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Sentenza — n. 17912/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17912/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma con sentenza del 4 aprile 2022 ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Roma che ha condannato Amicone Alessio alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. per avere minacciato alcuni operatori della Polizia municipale di Roma.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, articolo 393-bis cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17912/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato, perché è pacifico che l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (ex plurimis Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824).

Parole chiave

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minaccia per la sicurezza pubblica minaccia contro le autorità risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario allegazioni di persecuzione contraddittorie azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
La Corte di appello di Roma con sentenza del 4 aprile 2022 ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Roma che ha condannato Amicone Alessio alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.
articolo 393-bis cod. pen
Il secondo motivo di ricorso denuncia ancora violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
In riferimento all'invocata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Alla relativa correzione non si può procedere in questa sede di legittimità, a ciò ostando la previsione contenuta nell'art. 130 cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione provvede alla correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Amicone Alessio, nato a Roma il 05/02/1980 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 04/04/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta del difensore dell'imputato, Avvocato Antonella De Benedictis, che ha contestato le conclusioni del PG insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 4 aprile 2022 ha confermato quella di primo grado del Tribunale di Roma che ha condannato Amicone Alessio alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. per avere minacciato alcuni operatori della Polizia municipale di Roma.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso nel quale vengono dedotti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, in particolare degli articoli 179 e 420 bis cod. proc. pen., per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello. Il ricorrente eccepisce che la citazione per il secondo grado sia avvenuta nelle mani dei difensore, pur avendo l'ufficiale notificatore rilevato, in sede di tentativo di rintraccio al domicilio dichiarato, che l'imputato aveva una nuova residenza anagrafica, presso la quale si sarebbe dovuto provvedere a notificare l'atto processuale. 2.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia ancora violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'articolo 393-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto all'effettivo contenuto della eccezione contenuta sul punto nell'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo si evidenzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto contestato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché è pacifico che l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza dell'imputato (ex plurimis Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824).

3. In riferimento all'invocata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. - oggetto del secondo motivo di ricorso - la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la possibile ricorrenza della stessa nel caso di specie, risulta esente da censure. Sul punto; la Corte romana (pag. 3 e 4) motiva nei seguenti termini: «L'appellante ritiene che la difficoltà di trovare parcheggio in zona integri l'esimente della reazione giustificata agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. A parte la manifesta infondatezza del riferimento a tale istituto che presuppone un atteggiamento da parte del pubblico ufficiale motivato da un intento persecutorio e al di fuori degli schemi operativi previsti dall'ordinamento, che nella fattispecie non è assolutamente dimostrato, va ricordato che l'Amicone disponesse di un proprio garage all'interno del quale far sostare la propria auto, per cui non aveva motivo di dolersi delle difficoltà di sosta in quell'area urbana.

Dunque, oltre all'insostenibilità giuridica del riferimento all'esimente citata, le circostanze di fatto rendono ancor più inconferente il suo richiamo». 2.1. Il ricorrente critica la sentenza della Corte di appello in quanto essa avrebbe aderito all'orientamento, non condivisibile e oraani superato, di una parte della giurisprudenza di questa Sezione secondo cui la scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri Wajidi, Rv. 281955). 2.2.

In realtà, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che la Corte ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi un comportamento anche solo illegittimo degli operanti. Pertanto, il rigetto del relativo motivo di appello risulta in ogni caso corretto anche alla luce del diverso orientamento, in base al quale ai fini dell'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 393-bis cod. pen., la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (così, Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, Guarnieri, Rv. 282906). 2.3.

Con motivazione certamente non illogica la Corte di appello ha escluso che potesse ricorrere detta causa di non punibilità (nemmeno nella forma putativa) in quanto difettano elementi per ritenere che l'attività dei pubblici ufficiali che volevano procedere ad elevare la contravvenzione per divieto di sosta a carico dell'Amicone fosse anche solo illegittima.

3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato in quanto tendente ad introdurre elementi relativi a giudizio di fatto non proponibili in sede di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280691).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

5. Rileva infine la Corte che la sentenza di appello è affetta da un evidente errore materiale. Il dispositivo, infatti, fa riferimento ad "Amicone Sergio" anziché "Amicone Alessio" (correttamente indicato nell'intestazione della sentenza e nel corpo della relativa motivazione). Alla relativa correzione non si può procedere in questa sede di legittimità, a ciò ostando la previsione contenuta nell'art. 130 cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione provvede alla correzione dell'errore materiale del provvedimento impugnato solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile. L'errore materiale nel dispositivo dovrà dunque essere emendato dalla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila