Sentenza — n. 17910/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vasto il 9 luglio 2019 che condannava Spinelli Ersilia per il reato di cui all' art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Spinelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., esclusa la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Spinelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Spinelli Ersilia nata a Pescara il 16/07/1990 avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letto il parere del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato Alessandro Vanni, che si è riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vasto il 9 luglio 2019 che condannava Spinelli Ersilia per il reato di cui all' art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Spinelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.
c) in relazione all'art. 601, 177, 178 lett. c), 179, 180 e 185 cod. proc. pen. Il giudizio di appello è stato espletato senza che il nuovo difensore di fiducia, Avv. Alessandro Vanni, del Foro di Pescara, presso il quale l'imputata aveva eletto domicilio, fosse stato reso edotto della data di udienza. Anche la Spinelli non aveva ricevuto alcuna notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2.Risulta effettivamente dagli atti che, in data 24 febbraio 2020, e quindi prima della notifica del decreto di citazione in appello, l'imputata aveva depositato nomina fiduciaria dell'avvocato Vanni, con elezione di domicilio presso il suo studio e revoca della nomina del precedente difensore.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato, invece, notificato al primo difensore, ove la Spinelli aveva inizialmente eletto domicilio. Il giudizio di appello è stato, pertanto, espletato senza che l'imputata e il nuovo difensore di fiducia ricevessero alcuna notifica della fissazione della data di udienza. Orbene, l'omessa notifica all'imputata e al suo difensore di fiducia realizza una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio (ex multis: Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602 - 01) Ciò comporta Ilatticiables1224.1.accoglinnento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere