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Sentenza — n. 17909/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17909/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17909/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui Giunta Francesco è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche.La Corte si sarebbe limitata a recepire la sentenza del Tribunale senza fornire risposte ai motivi di appello; sarebbe stata valorizzata la circostanza che l'imputato non aveva risposto al citofono senza tuttavia tenere conto che Giunta stava "riposando".

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche.La Corte si sarebbe limitata a recepire la sentenza del Tribunale senza fornire risposte ai motivi di appello; sarebbe stata valorizzata la circostanza che l'imputato non aveva risposto al citofono senza tuttavia tenere conto che Giunta stava "riposando".

Parole chiave

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motivi soggettivi successivi alla fuga inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente motivo della detenzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giunta Francesco, nato a Messina il 14/07/1968 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 31/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui Giunta Francesco è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità ed al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche.La Corte si sarebbe limitata a recepire la sentenza del Tribunale senza fornire risposte ai motivi di appello; sarebbe stata valorizzata la circostanza che l'imputato non aveva risposto al citofono senza tuttavia tenere conto che Giunta stava "riposando".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I Giudici di merito hanno valutato le prove, ricostruito i fatti e spiegato che gli agenti di polizia suonarono ripetutamente al citofono funzionante del portone del palazzo in cui l'imputato era ristretto senza tuttavia ricevere risposta e che, dopo qualche minuto, gli stessi si recarono presso l'abitazione di Giunta e suonarono diverse volte il campanello della casa senza ricevere ance in questo caso risposte. Si è inoltre è precisato che il giorno successivo i poliziotti effettuarono un nuovo controllo e l'imputato fu trovato in casa. A fronte di tale motivazione, l'imputato con il ricorso si è limitato a reiterare la tesi, già portata alla cognizione dei Giudici di merito, secondo cui egli dormiva e che, quindi, non avrebbe udito il suono del citofono e del campanello della porta.

La Corte di cassazione ha già chiarito in modo condivisibile che l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato, come nel caso di specie, dalla polizia giudiziaria nel corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 dell"8/01/2016, Martellotti, Rv. 267726).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma, 1'19