Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal had already reduced the sentence based on a plea agreement. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court accepted the plea under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that the party's waiver of other appeal grounds precludes any further litigation on those issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The power of disposition granted to the parties under Art. 599-bis c.p.p. limits the second-instance court's cognition and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals on waived grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gaye Alioune Aidara, nata in Senegal il 29/01/1980 avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso proposto per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché la Corte di appello di Genova, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha rideterminato e ridotto la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.pen., nella misura concordata dalle parti; ritenuto che il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e che ad essa consegue ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci