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Sentenza — n. 17566/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Antonio Calderone in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353, comma primo, 356, 603-bis, comma primo, n. 2 e comma quarto, n. 1 e 416 cod. pen., con la misura degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 603-bis cod. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Omessa motivazione sulle specifiche censure dedotte al riguardo con l'istanza di riesame. 2.3 Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

Parole chiave

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lavoro del detenuto personale carcerario accredito per compiti assistenziali amministrazione penitenziaria indennizzo per carcerazione preventiva pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 603-bis cod. pen
2.2 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 603-bis cod. pen.
art. 591 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calderone Antonio nato a Graniti il 18/1/1969 avverso l'ordinanza emessa il 27 settembre 2022 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad Antonio Calderone in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353, comma primo, 356, 603-bis, comma primo, n. 2 e comma quarto, n. 1 e 416 cod. pen., con la misura degli arresti domiciliari.

2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Antonio Calderone, avv. Giorgio Perroni e avv. Vincenzo Giacona Venuti, deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di ›colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente ai delitti di cui ai capi da 1-bis a 14 e 16, quale amministratore di fatto della First Aid One Italia Cooperativa Sociale. Omessa motivazione in merito alle specifiche censure formulate in sede di riesame. 2.2 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 603-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di un quadro gravemente indiziario del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, in particolare, dell'elemento psicologico del consapevole approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

Omessa motivazione sulle specifiche censure dedotte al riguardo con l'istanza di riesame. 2.3 Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

a) e c), cod. proc. pen. 2.4 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari 3. Con dichiarazione del 31 gennaio 2023, depositata il 10 febbraio 2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Risulta, inoltre, che con ordinanza del 13/1/2023 è stata disposta la revoca della misura cautelare.

4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il