Sentenza — n. 16793/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in data 26 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Maurizio La Monica, in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo che il quadro cautelare fosse immutato. Avverso il provvedimento, la difesa dell'indagato proponeva appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16793/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da La Monica Maurizio, nato a Santa Maria Capua Vetere il 14/02/1988 avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in data 26 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Maurizio La Monica, in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo che il quadro cautelare fosse immutato. Avverso il provvedimento, la difesa dell'indagato proponeva appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'impugnazione.
2. Avverso tale provvedimento presenta ricorso il difensore dell'indagato, avvocato Antonio Nerone, articolando un unico motivo di ricorso in cui deduce vizio di motivazione in punto di . inesistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza della misura. Premesso che il pericolo di recidiva deve essere attuale, oltre che concreto, e che l'indagato è incensurato, il decorso di due anni dalla applicazione della misura dimostrerebbe l'insussistenza della intenzione di porre in essere condotte analoghe e che si è trattato di un episodio isolato ed eccezionale. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valutare, come da documentazione in atti, l'attuale condizione dell'indagato che si è sposato, ha prole e un lavoro stabile. In terzo luogo, quanto all'adeguatezza del mantenimento dell'obbligo di firma, la motivazione sarebbe generica, solo apparente e contraddittoria, non potendosi esprimere un giudizio negativo sulla personalità «violenta, insofferente alle regole e ai controlli» di un indagato il quale si è sempre sottoposto con regolarità all'obbligo di firma.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nessun vizio si ravvisa nella pur sintetica motivazione dell'ordinanza impugnata la quale, nel rigettare l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nei confronti dell'indiziato, rileva come i profili dedotti dalla difesa, relativi al tempo decorso dall'applicazione della misura, fossero del tutto ininfluenti rispetto alla valutazione sulla pericolosità sociale svolta dal primo giudice quando ha disposto misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, precisando che «i fatti per cui si procede [...] sono di notevole gravità e indicativi di una personalità trasgressiva, nonostante lo stato di incensuratezza dell'appellante, sicché la misura cautelare in atto, peraltro minimamente afflittiva, deve ritenersi adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva».
Né il provvedimento è censurabile per non aver espressamente risposto ai rilievi difensivi in cui si è dedotto che La Monica si è sposato, era in attesa di prole e aveva trovato lavoro, trattandosi di elementi che, seppur sopravvenuti, appaiono all'evidenza insuscettibili di incidere sulla valutazione di pericolosità svolta dal primo giudice.(t91;
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell