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Sentenza — n. 16777/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription of usury crimes after partial annulment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Ginassi Franco inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that usury crimes had prescribed during the retrial following a prior annulment, but the court found the crimes were not yet prescribed based on available evidence. Furthermore, the court held that the prior judgment on liability remained irrevocable, preventing the retrial judge from re-examining it.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 644, quinto comma, cod. pen.; The partial annulment of a criminal judgment does not allow the retrial judge to re-examine the irrevocably established liability, and prescription must be proven with specific evidence rather than mere assertion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of crimes partial annulment effect usury offenses irrevocable liability judgment revoca della sospensione condizionale responsabilità scemata revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
2022) aveva espressamente dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ed il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 3, cod.
Art. 644, quinto comma, cod. pen.
2019, Malventi, Rv, 274828); ///) l'allegazione dell'intervenuta prescrizione, infine, è puramente assertiva; si consideri che, rimanendo alla sola contestazione, si tratta di reati puniti con la pena massima di quindici anni di reclusione (art. 644, quinto comma, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1686 del 22/10/2021
Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: /) nello specifico, la sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 1686 del 22/10/2021, dep.
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Malventi
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ginassi Franco, nato a Firenze il 30/05/1942 avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del suo difensore, Franco CD,riassi impugna !a sentenza della Corte di appello di Firenze dei 27 maggio scorso, che si e pronunciata in sede di rinvio, a sèguito di annullamento della !Precedente sentenza di condanna in appello per due delitti di usura, disposto dalla Corte di cassa;:•ione limitatamente all'aumento per continuazione della pena inflittagli. Egli deduce che tali reati si siano prescritti in pendenza dei giudizio di rinvio e che la Corte d'appello abbia errato per non averne dichiarato l'estinzione, dal momento che il giudicato si formerebbe solo quando siano decisi tutti i punti relativi al reato contestato.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni, ovvero: /) nello specifico, la sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 1686 del 22/10/2021, dep. 2022) aveva espressamente dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ed il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., comunque non poteva sindacare tale statuizione; //) più in generale, qualora venga rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640, più di recente ribadita, tra innumerevoli altre, da Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv, 274828); ///) l'allegazione dell'intervenuta prescrizione, infine, è puramente assertiva; si consideri che, rimanendo alla sola contestazione, si tratta di reati puniti con la pena massima di quindici anni di reclusione (art. 644, quinto comma, cod. pen.), e quindi soggetti ad un termine di prescrizione massimo prorogato pari a diciotto anni e nove mesi: poiché essi si sarebbero consumati a marzo 2006 ed a febbraio 2007, è agevole rilevare che, sulla base delle evidenze disponibili ed in assenza di specifiche allegazioni differenti dell'interessato, gli stessi, alla data della sentenza impugnata, non si erano ancora prescritti.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso