Sentenza — n. 16473/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPiera Maria Loiacono, con il patrocinio dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 coo. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo con cui le era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di Piera Maria Loiacono accusata, unitamente a Giuseppe Lo Duca, del delitto di cui agli artt. 110, 416-ter, comma 2, cod. pen.. Secondo l'accusa, Giuseppe Lo Duca, in qualità di appartenente alla associazione di tipo mafiosa denominata "Cosa nostra", e Piera Maria Loiacono quale intermediaria, avrebbero promesso a Salvatore Ferrigno, candidato in occasione delle elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, di procurare i voti anche attraverso le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cambio di somme di denaro e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 416-ter cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi, come nel caso di specie, non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014, Rv. 260952, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226). 4.2. Ciò premesso, il motivo attraverso cui si censura la partecipazione di Giuseppe Lo Duca al sodalizio mafioso onde confutare l'integrazione del reato contestato di cui all'art. 416-ter cod. pen., si presenta inammissibile sotto plurimi profili.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Loiacono Piera Maria, nata a Campofelice di Fitalia il 27/06/1977 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato Enrico Trantino, difensore di fiducia di Loiacono Piera Maria, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Piera Maria Loiacono, con il patrocinio dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 coo. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo con cui le era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. I Giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di Piera Maria Loiacono accusata, unitamente a Giuseppe Lo Duca, del delitto di cui agli artt. 110, 416-ter, comma 2, cod. pen.. Secondo l'accusa, Giuseppe Lo Duca, in qualità di appartenente alla associazione di tipo mafiosa denominata "Cosa nostra", e Piera Maria Loiacono quale intermediaria, avrebbero promesso a Salvatore Ferrigno, candidato in occasione delle elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, di procurare i voti anche attraverso le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cambio di somme di denaro e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.
2. Avverso l'ordinanza la ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo Piera Maria Loiacono censura la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto di non rendere una adeguata motivazione in ordine alla sussunzione del fatto contestato rispetto al modello astratto di reato tenuto conto della natura devolutiva delle norme che regolano il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. Le difese, dopo aver rilevato come non possa ritenersi indifferente l'inasprimento della pena operato nel 2019 quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. che costituisce parametro sanzionatorio della fattispecie contestata alla ricorrente, rileva come detta norma debba essere letta, in coerenza con i criteri di cui all'art. 3 Cost., sotto la lente di un concreto disvalore sociale anche in considerazione della natura di reato di pericolo.
Ciò implica che, come per l'art. 416-bis cod. pen. non sia sufficiente l'accertamento della sola eventualità che i sodali si esprimano con forza di intimidazione, essendo invece necessario che si avvalgano di tale metodo, analogamente la condotta di procacciamento dei voti dovrà ccncretizzarsi attraverso la coartazione della volontà degli elettori. Una volta concluso l'accordo, pertanto, è necessario osservarne il contenuto per accertare l'utilizzo della coartazione dell'espressione del consenso elettorale portata avanti con una concreta azione prevaricatrice di tipo mafioso; non è, invece, sufficiente il mero scambio tra promessa di voto ed erogazione di denaro.
Ciò premesso la ricorrente rileva come il Tribunale di Palermo ha errato nella parte in cui ha ritenuto di assegnare rilevanza alla astratta figura del mafioso, quasi che la stessa sia una categoria che può essere apprezzata da chiunque, visto che ritiene di sussunnere la condotta nella fattispecie contestata per il solo fatto di considerare mafioso un soggetto che non lo è per legge ritenendolo "appartenente". Il Tribunale ritiene appartenente Giuseppe Lo Duca solo perché costui aveva in passato subìto una condanna per associazione mafiosa e successivamente sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fino al 2016; dette circostanze non depongono per una appartenenza di Giuseppe Lo Duca all'associazione mafiosa, né risulta che costui sia indagato in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, evidenziare che il contatto con Giuseppe Lo Duca fosse avvenuto per ciò che costui rappresentava visto che l'appartenenza o meno di costui alla compagina mafiosa, in quanto presupposto costitutivo della fattispecie, doveva essere correttamente accertata e non meramente desunta da sospetti non necessariamente percepibili da terzi ed avrebbe dovuto costituire oggetto di precisa motivazione la cui carenza integra vizi di motivazione e violazione di legge là dove il Tribunale ha ritenuto di non rendere motivazione in merito affermando che la questione non sarebbe stata devoluta. 2.2.
Il ricorrente censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente uno stabile contatto con un soggetto organico al sodalizio mafioso, così reiterando lo stesso errore commesso in ordine ai gravi indizi nella parte in cui si dà per accertato un elemento, l'intraneità di Giuseppe Lo Duca, che doveva costituire oggetto di accertamento. Viziata risulta la decisione là dove ritiene indifferente l'assenza di consultazioni elettorali imminenti, visto l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. circoscrive il pericolo di reiterazione ai reati della stessa specie, né è possibile aggirare la disposizione facendo riferimento alla ciclicità degli impegni elettorali "perché significherebbe sostituirsi alla valutazione del Tribunale del riesame".
Le difese rilevano come anche i limiti edittali previsti per la fattispecie contestato hanno certamente inciso sul complessivo giudizio in ordine alle esigenze cautelari, evenienza che fa ritenere la norma, in ragione della sua eccessiva previsione a seguito dell'inasprimento intervenuto nel 2019, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. per la eccessività della pena contemplata dalla norma, prospettando a questa Corte la possibilità di ritenere non manifestamente infondata la questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
2. Deve premettersi che, sulla base di quanto riportato nell'ordinanza impugnata, il procedimento attiene ad accertamenti realizzati nell'ambito di una più vasta indagine avente ad oggetto la "famiglia mafiosa di Carini" che aveva consentito di registrare in diretta la stipula di un accordo elettorale politico- mafioso concluso tra Salvatore Ferrigno, già Deputato della Repubblica nella XV Legislatura e candidato alle elezioni regionali del 25 settembre 2022, Giuseppe Lo Duca, figlio del deceduto Matteo Lo Duca, detto "u Panturru", appartenente alla "famiglia mafiosa di Carini". L'accordo tra Giuseppe Lo Duca ed Salvatore Ferrigno, che prevedeva la raccolta di almeno duecento voti per ognuno dei quattro comuni di "competenza" sottoposti al controllo mafioso, in cambio di una somma di denaro non inferiore a euro 5.000 (effettivamente consegnata), si ritiene intervenuto grazie all'intermediazione della ricorrente che, come Salvatore Ferrigno, sarebbe stata ben consapevole della caratura criminale di Giuseppe Lo Duca.
3. li rilievo posto dalla ricorrente, nella parte in cui - seppure in forma alquanto generica perché mai rapportata al caso esaminato in sede di riesame - deduce che la norma di cui all'art. 416-ter cod. pen. debba essere interpretata nel senso di ritenere necessario, oltre alla ricorrenza di un accordo, la concretizzazione del metodo criminale tipico dell'associazione mafiosa, è manifestamente infondato. Costituisce jus receptum che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, si realizza allorché il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non essendo invece necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli anche l'attuazione o l'esplicita programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, posto che attraverso tale accordo con soggetto appartenente al sodalizio il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738 - 01;
Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845 - 01). In tali termini si è pronunciato il Tribunale del riesame che, dopo aver ripercorso le modifiche legislative e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la fattispecie in ordine alla quale Piera Maria Loiacono risulta gravemente indiziata quale intermediaria tra Giuseppe Lo Duca, partecipe del sodalizio mafioso, e Salvatore Ferrigno, candidato alle elezione della Assemblea Regionale Siciliana, ha dato atto della sussistenza di gravi indizi in ordine alla concretizzazione dell'accordo che, invero, è stato registrato in diretta dagli investigatori.Il Tribunale ha evidenziato come allorché l'accordo intervenga, come nel caso di specie, con soggetto intraneo al sodalizio al fine di ottenere un sostegno elettorale, non è necessario che lo stesso preveda anche le modalità di procacciamento attraverso il metodo mafioso.
L'ordinanza ha, pertanto, sul punto correttamente concluso che le modifiche normative che hanno interessato la fattispecie risultano conformi all'ormai pacifica giurisprudenza sopra richiamata ponendosi in perfetta continuità con la vecchia fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. (pertinente risulta il riferimento alla decisione di questa Corte che, seppur intervenuta in materia di disciplina dei termini di custodia cautelare ex art. 303, cod. proc. pen., ha ribadito come la nuova formulazione della norma ha esteso - puramente e semplicemente - la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa inserendo tra gli elementi della corrispettività la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041 - 01).
4. Egualmente manifestamente infondata e generica risulta la parte del ricorso che, dapprima, censura la decisione per non aver assolto all'onere devolutivo incombente sul Collegio del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. rinviando a punti salienti per mezzo di un generico riferimento all'ordinanza genetica e, sotto altro profilo a ciò collegato, omette la puntuale enunciazione dei criteri che avrebbero condotto il Tribunale ad affermare che Giuseppe Lo Duca fosse un "appartenente" al sodalizio mafioso sulla base di elementi ormai datati quali la condotta per associazione mafiosa e la sottoposizione a misura di prevenzione ormai cessata da anni; la circostanza, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe impedito di comprendere la caratura criminale di Giuseppe Lo Duca.
Secondo le difese, l'appartenenza o meno al sodalizio del Lo Duca, che non risulta sottoposto a misura cautelare né indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto presupposto costitutivo della fattispecie, rappresenta aspetto che doveva essere approfondito, la cui carenza integra il vizio di motivazione e la violazione di legge. 4.1. Deve ribadirsi il principio di diritto a cui questa Corte ha spesso fatto riferimento, secondo cui allorché si impugna di un provvedimento "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi; in mancanza di tale devoluzione, pertanto, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982).
Il Collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi, come nel caso di specie, non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014, Rv. 260952, Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226). 4.2. Ciò premesso, il motivo attraverso cui si censura la partecipazione di Giuseppe Lo Duca al sodalizio mafioso onde confutare l'integrazione del reato contestato di cui all'art. 416-ter cod. pen., si presenta inammissibile sotto plurimi profili.
Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dalle difese che sembrano non prendere minimamente in esame il contenuto del provvedimento impugnato, deve rilevarsi che l'ordinanza ha evidenziato come l'atto di ricorso fosse sostanzialmente privo di motivazione, rilevando come generiche si rivelassero le ragioni esposte in sede di udienza allorché è stata dedotta l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancata conoscenza della caratura criminale di Giuseppe Lo Duca da parte di Pietra Maria Loiacono. La circostanza che la ricorrente nulla abbia obbiettato in ordine alla appartenenza di Giuseppe Lo Duca al sodalizio mafioso, pertanto, non risulta evenienza neutra ai fini che qui interessano, tanto più che il Tribunale ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere costui appartenente alla "famiglia mafiosa di Carini" (come in precedenza il deceduto padre), non solo facendo riferimento alla non trascurabile circostanza che fosse stato condannato per la partecipazione a "Cosa nostra" e sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (unici aspetti trattati nel ricorso), ma anche richiamando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Pulizzi che lo indicava come inserito nel "gruppo di fuoco" riconducibile a Antonino Di Maggio, "capo mafia" di Carini.
Il Tribunale ha, inoltre, dato atto dei plurimi significativi elementi che ne qualificavano la personalità richiamando i reati gravi in precedenza commessi (attentati incendiari, intimidazioni, danneggiamenti, estorsioni, e delitti in materia di armi) oltre al ruolo che lo vedeva deputato da parte del Di Maggio Antonino alla cura della latitanza di componenti di rilevante spessore delle famiglie mafiose (pag. 6 ordinanza impugnata).Non pregevole, sotto tale aspetto, risulta l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui non risulta che Giuseppe Lo Duca sia stato attinto da misura cautelare o sia sottoposto ad indagine, circostanza inconferente che non tiene conto della ritenuta appartenenza al sodalizio per come ricostruita dai Giudici della cautela nell'ambito di questa misura, non essendo certo necessaria la contestuale emissione di una misura cautelare per reato che, contrariamente alla fattispecie contestata nel presente procedimento, implica una più complessa attività istruttoria di cui comunque il Tribunale dà atto allorché evidenzia che il presente procedimento si inserisce nell'ambito di una più estesa indagine. 4.3.
Generico è il motivo, solo astrattamente enunciato, secondo cui non sarebbe stato possibile comprendere la caratura criminale di Giuseppe Lo Duca, deduzione che, oltre ad esprimere enunciazioni astratte mai calate all'interno della concreta vicenda, non si attagliano — in concreto - alla figura della ricorrente. Le censure non si confrontano con la precisa elencazione da parte del Tribunale della cautela dei plurimi elementi che conducevano, sulla base dei criteri tipici dell'accertamento in sede cautelare, a ritenere che Piera Maria Loiacono fosse perfettamente a conoscenza della caratura criminale del suo interlocutore e della sua specifica appartenenza, tra l'altro mostrando di conoscere anche la dislocazione di altre "famiglie mafiose" sul territorio, al contempo smentendo il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio allorché affermava che taluni riferimenti avevano natura scherzosa, versione correttamente confutata dai Giudici della cautela.
Significativa valenza assumono anche le cautele adottate da tutti i partecipi all'accordo, inclusa la ricorrente, onde evitare di essere ascoltati ovvero, quanto a Salvatore Ferrigno, di non essere visto con Giuseppe Lo Duca, circostanza che, sulla base del contenuto delle captazioni, era nota alla ricorrente che per tale ragione fungeva da intermediaria (pag. 15 ordinanza impugnata); così come determinante valenza è stata assegnata alla conversazione con cui la ricorrente richiedeva a Giuseppe Lo Duca quali fossero le famiglia mafiose che comandavano nei vari quartieri, domanda a cui costui non forniva risposta palesando il proprio fastidio, che è stata ritenuta logicamente significativa della consapevolezza della donna dello spessore criminale del suo interlocutore.
5. Generico e manifestamente infondato risulta, altresì, il motivo che rivolge censure alle ritenute esigenze cautelari, del tutto eccentrico rispetto alle ragioni poste a base della decisione che ha evidenziato come, alla luce della presunzione relativa sussistente ex art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., non fossero emersi elementi positivamente apprezzabili per ritenere insussistenti le esigenze cautelari al contempo osservando come proprio lo stretto legame e la pregressa conoscenza della ricorrente di Giuseppe Lo Duca facevano ritenere che la donna avesse mantenuto una stabile e non episodica relazione con un soggetto organico al sodalizio mafioso. Il Collegio della cautela ha valorizzato la conversazione in cui Piera Maria Loiacono richiedeva chi comandasse negli altri quartieri ("chi comanda in questi quartieri") a Giuseppe Lo Duca, dato ritenuto significativo della condivisione di strategie mafiose anche in chiave prognostica.
6. Priva di pregio risulta la dedotta incostituzionalità della fattispecie penale quanto a limiti edittali della norma che, secondo il giudizio delle difese, non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto. Si osserva, in primo luogo, come il limite edittale non abbia costituito, di certo, parte determinante della conferma della decisione, come detto eminentemente fondata sul pericolo di reiterazione, evenienza che implica l'irrilevanza della stessa in questa sede. Si osserva, inoltre, che la critica si presenta apodittica e, pertanto, manifestamente infondata, nella parte in cui la ricorrente sembra non considerare quale sia l'oggetto di tutela della norma, correttamente individuato dai Giudici della cautela nella necessità di salvaguardare le istituzioni politiche democratiche dal rischio di interferenze ed infiltrazioni criminali compromettendo la libera espressione del voto e del consenso popolare, aspetto di rilevanza tale da giustificare gli attuali limiti edittali come rimodulati dai recenti interventi legislativi.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
8. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre