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Sentenza — n. 15853/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Milano con l'ordinanza sopra indicata, ha applicato a Calderone Concetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione della custodia in carcere disposta con il provvedimento genetico adottato dal Gip del Tribunale di Pavia in relazione a contestazione provvisoria per plurime violazioni degli artt. 353, 356 e 603 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 353, 356 e 603 bis cod. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale perdita dell'interesse degno di protezione misure sostitutive della carcerazione motivi di cassazione revoca della rendita d'invalidità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calderone Concetta, nata a Taormina il 30/03/1975 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano con l'ordinanza sopra indicata, ha applicato a Calderone Concetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione della custodia in carcere disposta con il provvedimento genetico adottato dal Gip del Tribunale di Pavia in relazione a contestazione provvisoria per plurime violazioni degli artt. 353, 356 e 603 bis cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza l'indagata, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso in data 21 novembre 2022.

3. La cancelleria del Tribunale di Pavia ha trasmesso a questa Corte copia dell'ordinanza con la quale il 13 gennaio 2023 il Gip ha revocato la misura cautelare in corso nei confronti della Calderone.

4. Il 1° febbraio 2023 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A detta pronuncia non consegue condanna della rinunciante al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa alla stessa non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell'Il novembre 2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il