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Sentenza — n. 15850/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15850/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Silvio Orlando avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - con la quale gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 122) e agli artt. 81, secondo comma, 110, 416- bis.1, 648-bis cod. pen., 4 legge n. 401 del 1989 (capo 125) -, ha annullato la predetta ordinanza cautelare in relazione all'ipotesi di reato ascrittagli al capo 125) dell'imputazione provvisoria e all'aggravante ex art. 416-bis.1. cit., di cui al capo 122), con la conferma nel resto del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 15850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità nella scelta della misura, che il Tribunale ha erroneamente fatto rientrare nell'ambito della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sebbene la richiamata aggravante fosse venuta meno. Il pericolo di reiterazione, al riguardo, è stato ravvisato senza alcuna valutazione in merito alla sua attualità e concretezza ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri coindagati ed omettendo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa.2.2.

Parole chiave

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crimine organizzato massima inquisitoria sociale precedenti penali rilevanti pericolo di reiterazione atto sessuale con un detenuto prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
401 del 1989 (capo 125) -, ha annullato la predetta ordinanza cautelare in relazione all'ipotesi di reato ascrittagli al capo 125) dell'imputazione provvisoria e all'aggravante ex art. 416-bis.1.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orlando Silvio, nato il 26/03/1960 a Cosenza avverso la ordinanza del 19/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nel resto; udito il difensore, Avv. Pasquale Naccarato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Silvio Orlando avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - con la quale gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 122) e agli artt. 81, secondo comma, 110, 416- bis.1, 648-bis cod. pen., 4 legge n. 401 del 1989 (capo 125) -, ha annullato la predetta ordinanza cautelare in relazione all'ipotesi di reato ascrittagli al capo 125) dell'imputazione provvisoria e all'aggravante ex art. 416-bis.1. cit., di cui al capo 122), con la conferma nel resto del provvedimento impugnato.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione >il difensore di fiducia, censurando con un primo motivo violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere ascrittogli al capo 122), avendo il Tribunale erroneamente omesso di annullare anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata, in ragione della rilevata insussistenza delle aggravanti di agevolazione mafiosa e del reato di riciclaggio, che costituivano gli elementi indiziari sottesi alla configurabilità di un'autonoma associazione ex art. 416 cod. pen. Si assume, al riguardo:

a) che proprio dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Femia, Gioia e Calabrese Violetta) è emersa l'assenza di condotte associative rilevanti al fine qui considerato, a fronte dell'accertato collegamento tra il settore del cd. "gaming" e la criminalità organizzata cosentina, che lo stesso Tribunale ha tuttavia escluso nel caso di specie, avendo annullato l'ordinanza genetica sotto il profilo della richiamata aggravante ex art. 416-bis.1. cit.;

b) che nella stessa ordinanza impugnata non v'è alcun riferimento a contatti telefonici e ad interlocuzioni ambientali o a rapporti di frequentazione rilevanti con altri coindagati. Si deduce, pertanto, l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo agli elementi costitutivi dell'associazione criminale di cui al capo 122), limitandosi l'ordinanza impugnata a descrivere il rapporto fra l'Orlando ed altro indagato (Chiaradia) sulla base di una mera intercettazione, senza specificare i ruoli degli altri associati, la struttura organizzativa ed il contributo operativo che il ricorrente vi avrebbe fornito. 2.1.

Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità nella scelta della misura, che il Tribunale ha erroneamente fatto rientrare nell'ambito della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sebbene la richiamata aggravante fosse venuta meno. Il pericolo di reiterazione, al riguardo, è stato ravvisato senza alcuna valutazione in merito alla sua attualità e concretezza ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri coindagati ed omettendo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa.2.2.

Con un terzo motivo, infine, si censura l'omessa motivazione in relazione alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, commi 2, lett.

b) e 2-ter, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa indicazione dei capi d'imputazione e della sommaria descrizione del fatto, con l'indicazione delle relative norme di legge violate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve in limine rilevarsi come il difensore di fiducia abbia prodotto in udienza copia di un'ordinanza emessa, nelle more della trattazione del ricorso, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 17 febbraio 2023 ha sostituito, nei confronti dell'odierno ricorrente, la misura cautelare in atto con la diversa, e meno afflittiva, misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.

2. Al riguardo, come è noto, questa Suprema Corte (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, 249002) ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.

Ne discende che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).

3. Evenienza, quella testé indicata, che nel caso di specie non si è verificata, poiché l'interessato non ha formalmente dedotto il proprio interesse a coltivare l'impugnazione in relazione ad una futura utilizzazione dell'eventuale decisione favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Ne consegue, in definitiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a fronte di una misura cautelare non più attuale.Nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso