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Sentenza — n. 15838/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 11 giugno 2021, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2013, appellata da Giosuè Barruffo, assolvendolo dai reati di furto ascrittigli ai capi I) ed L), con la conseguente rideterminazione della pena in quella di anni uno e mesi sei di reclusione per il solo reato associativo di cui al capo A) e la conferma nel resto della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 185 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Nella motivazione della decisione testé richiamata questa Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Parole chiave

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vizi procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico diritti della difesa impedimento processuale ammissione all'avvocatura difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 185 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 185 cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza celebrata dalla predetta Corte di appello il 6 maggio 2022 è stato erroneamente notificato soltanto al precedente difensore dell'imputato, ossia all'Avv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barruffo Giosuè, nato il 09/12/1969 a Arzano avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 11 giugno 2021, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2013, appellata da Giosuè Barruffo, assolvendolo dai reati di furto ascrittigli ai capi I) ed L), con la conseguente rideterminazione della pena in quella di anni uno e mesi sei di reclusione per il solo reato associativo di cui al capo A) e la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Barruffo, Avv. Alessandro Scelli, censurando con unico motivo la violazione dell'art. 601, n. 5, cod. proc. pen., in relazione all'art. 185 cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza celebrata dalla predetta Corte di appello il 6 maggio 2022 è stato erroneamente notificato soltanto al precedente difensore dell'imputato, ossia all'Avv. Antonio Pollio, la cui nomina, tuttavia, era stata da lui revocata nelle udienze precedenti la conclusione del giudizio di appello.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Risulta dagli atti:

a) che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato il 9 aprile 2022 all'Avv. Antonio Pollio, non presente in udienza e sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore, mentre non è stato notificato all'Avv. Alessandro Scelli, nominato quale difensore di fiducia in occasione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del predetto imputato (sì come indicato nell'intestazione della sentenza rescindente di questa Suprema Corte);

b) che nel corso del precedente giudizio di appello l'Avv. Pollio era stato revocato e sostituito da un altro difensore, nominato d'ufficio.

3. Al riguardo, giova richiamare il pacifico insegnamento di questa suprema Corte (Sez. U, a n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Nella motivazione della decisione testé richiamata questa Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Co