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Ordinanza — n. 15432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Medou, nato in Gabon il 11/12/1996 avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Medou, nato in Gabon il 11/12/1996 avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi

Parole chiave

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diritto a un difensore difesa obbligatoria anticipo delle spese spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a ricorrere
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Testo completo

seguente ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Diop Medou, nato in Gabon il 11/12/1996 avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 22 giugno 2017, n. 103. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/