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Ordinanza — n. 15132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for pleading inadmissible grounds regarding sentencing motivation in plea bargaining cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the specific type of judgment. The appellant challenged the sentencing motivation in a case involving a plea bargain where a final prison term was applied. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory violations, rendering the generic claim of motivational defects inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining cases, a cassation appeal against the sentencing pronouncement is inadmissible for alleging defects in the motivation of responsibility, as the law restricts impugnability to the specific statutory violations enumerated therein.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargaining sentencing defect of motivation procedural law limitations de plano dismissal rinuncia alla motivazione evasione all'obbligo di contribuzione motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
limita l'impu gnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gatta Giuseppe, nato a Taranto il 09/07/1971 avverso la sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Taranto ; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Premesso che al ricorrente è stata applicata, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena finale di mesi dieci di reclusione per il reato di evasione, con il ricorso si deduce, peraltro genericamente, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipolo gia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impu gnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sid nt