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Ordinanza — n. 15131/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading non-existence of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the sentencing judgment lacked motivation regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the same code. The Court ruled that such arguments are inadmissible in plea bargain cases because Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals to specific statutory violations, and the appeal was also aspecific for failing to identify the exact omitted acquittal ground.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments alleging the non-existence of acquittal grounds under Article 129 are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of reviewable legal violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal acquittal grounds Article 129 Article 448 procedural simplification specificity requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena impugnata in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., la carenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena impugnata in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., la carenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena impugnata in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Malki Rachid, nato in Marocco il 11/04/1977 avverso la sentenza del 27 settembre 2022 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena impugnata in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto lo stesso ricorrente non indica quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa dal Tribunale; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis