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Ordinanza — n. 15125/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court converts direct cassation appeal on bail substitution into personal appeal to correct procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione rejected the direct appeal to the Supreme Court regarding the refusal to substitute prison custody with home detention. The lower court erred by accepting a cassation petition when the correct remedy was a personal appeal under Article 310 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the case was converted into an appeal and remitted to the Tribunal of Venice for immediate adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 310, cod. proc. pen.; Art. 311, cod. proc. pen.; Art. 568, cod. proc. pen. Direct appeals to the Supreme Court against bail substitution orders are inadmissible; only a personal appeal is available, which must be converted if improperly filed as a cassation petition.

Parole chiave

Generato dall'IA
bail substitution custody measures personal appeal cassation inadmissibility procedural error status libertatis remedy conversion impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 310, cod. proc. pen.
Va infatti ribadito che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod proc pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art.
Art. 311, cod. proc. pen.
310, cod proc pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod.
Art. 568, cod. proc. pen.
pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod.
Art. 309, cod. proc. pen.
Converte li ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co.
art. 572 cod. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rovigo — quale giudice che procede alla trattazione del procedimento in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini
(Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv.
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Testo completo

ribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rovigo — quale giudice che procede alla trattazione del procedimento in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen. - ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in versa T.X. con quella degli arresti domiciliari.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge perché è erronea la valutazione del Tribunale sul punto che, in relazione allo status cautelare, si sia formato il cd. giudicato cautelare ostativo alla proposizione di istanze volte a conseguire misura diversa per effetto del decorso del tempo, tenuto conto che pende ricorso per cassazione avverso altra decisione proposta dall'imputato e che, pertanto, lì procedimento non può ritenersi definito;

3. Il ricorso, proposto per salturn in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio, provvedimento che va adottato senza formalità. Va infatti ribadito che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod proc pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv. 269418).

P.Q.M.

Converte li ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente