Sentenza — n. 15124/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.1 plurimi ma sostanzialmente convergenti motivi di ricorso meritano accoglimento. 2.1.Con riguardo alle esigenze cautelari, la motivazione fornita dal Collegio della cautela è del tutto apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritamente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata. Il Tribunale di Reggio Calabria si è limitato a opporre il giudicato cautelare sulle questioni dedotte.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I due interlocutori concordavano sulla necessità di incontrarsi anche con gli altri associati per discutere della strategia migliore, prevedendo istanze di accesso agli atti e denunce al programma "Le Iene". Quindi, benché allertati dell'attenzione degli organi di controllo sugli appalti nella sanità reggina, negli anni a seguire sia Delfino che altri membri della congrega continuavano a retribuire i funzionari corrotti Calabrò e Macheda e le conversazioni captate davano atto che il ricorrente era sempre puntuale nel contribuire ai pagamenti di natura corruttiva.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Delfino Lorenzo nato a Locri il 10/09/1967 avverso la ordinanza del 6/09/2022 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato Andrea Alvaro, che ha insistito nei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di appello che era stata proposta nell'interesse di Lorenzo Delfino contro il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria in data 18 giugno 2022, che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura degli arresti domiciliari applicati in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti e, più in generale, di delitti contro la pubblica amministrazione, aggravato dal fine di agevolare la attività del sodalizio di stampo mafioso unitario denominato 'ndrangheta operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria e sull'intero territorio nazionale ma anche all'estero (capo 1); nonché, in relazione al reato di corruzione propria di cui al capo 5) della provvisoria incolpazione, del pari aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 1.1.
L'ordinanza genetica era stata confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza poi impugnata in cassazione, che aveva rigettato il ricorso della difesa. In particolare, e con riferimento al capo 1), Delfino, amministratore della società Coop service Scan, fino al 2009 e, poi, del Gruppo Consortile Coop service Gestioni srl, di cui erano consiglieri anche Gianluca Valente e Sergio Piccolo, è stato individuato come uno dei componenti del sodalizio dedito ad influire sulla assegnazione degli appalti dei servizi di pulizia in ambito sanitario con la costituzione di una cassa comune, alla quale attingere per corrompere pubblici funzionari in vista dell'assegnazione alla ATI Helios del monopolio dei predetti servizi.
La contestazione provvisoria di cui al capo 5) riguarda l'attività corruttiva nei confronti di Nicola Calabrò, presidente della commissione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie della ASP (Azienda Servizi Pubblici) di Reggio Calabria, indetta con delibera del 24 maggio 2013, e Francesco Macheda, responsabile unico del procedimento, i quali si sarebbero fatti dare e promettere somme di denaro o altre utilità per aggiudicare tali servizi alla ATI Helios indipendentemente dalla vantaggiosità dell'offerta e, in questo contesto, percepito somme dal 2015 almeno sino al 28 dicembre 2020, per Calabrò, e fino al 3 gennaio 2021, per il Macheda.
Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella continuativa condotta diretta ad assicurare utilità ai componenti della consorteria ed alle aziende e società di cui costoro erano a capo, anche in vista della indizione della nuova gara ovvero della proroga dei rapporti in essere. Tenuto conto del ruolo non apicale rivestito dal ricorrente, è stata ritenuta adeguata a contenere il rischio di reiterazione dei reati la misura degli arresti domiciliari. 1.2.Delfino ha, quindi, formulato istanza di revoca o modifica della misura cautelare, evidenziando gli elementi di novità che erano sopravvenuti al giudicato cautelare; il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza e il Collegio del riesame ha rigettato l'appello ex art.310 cod. proc. pen.
In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto la valenza neutra del corretto comportamento tenuto da Delfino nel corso della detenzione domiciliare, così come il profilo temporale dall'inizio del regime cautelare. Quanto alle prospettate dimissioni dalle cariche sociali, ha rappresentato che le stesse sono conseguenza del trattamento custodiate in corso, e che, trattandosi di iniziativa rimessa alla determinazione del soggetto dimissionario, questo potrebbe mutare intendimento una volta venuta meno la misura cautelare. Il Collegio della cautela mette, infine, in evidenza che, nelle giornate del tre e 4 aprile 2019, Delfino si confrontava col sodale Martorano, a seguito della notizia della delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva disposto lo scioglimento della ASP (Azienda Servizi Pubblici) di Reggio Calabria in ragione delle interferenze della criminalità organizzata: tra gli appalti e attenzionati vi era proprio quello dei servizi L di pulizia rappresentato come "gestito in odore di mafia nel periodo tra il 2013 e il 2018".
I due interlocutori concordavano sulla necessità di incontrarsi anche con gli altri associati per discutere della strategia migliore, prevedendo istanze di accesso agli atti e denunce al programma "Le Iene". Quindi, benché allertati dell'attenzione degli organi di controllo sugli appalti nella sanità reggina, negli anni a seguire sia Delfino che altri membri della congrega continuavano a retribuire i funzionari corrotti Calabrò e Macheda e le conversazioni captate davano atto che il ricorrente era sempre puntuale nel contribuire ai pagamenti di natura corruttiva.
Ritiene, pertanto, il Tribunale del riesame che la sistematicità delle condotte, l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è dispiegata l'attività criminosa, l'ostinazione con cui i protagonisti hanno perseguito i loro obiettivi illeciti rappresentano fattori rivelatori del pericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità. Stando così le cose, misure coercitive non restrittive o di tipo interdittivo non impedirebbero all'imputato di coordinare in via di fatto strategie illecite della stessa natura di quelle accertate in vista della reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, continuando a operare nel settore formalmente nella titolarità di terzi e avvalendosi della rete relazionale in tessuto all'interno della pubblica amministrazione e negli ambienti della criminalità organizzata.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Delfino, a mezzo degli avvocati Domenico Piccolo e Andrea Alvaro, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in punto di sussistenza di un pericolo concreto e attuale di recidivanza e omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive proposte nel giudizio di appello. Il giudizio di persistente recidivanza risulta disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive attinenti alle circostanze:-dell'assenza di pregiudizi penali; -del decreto di sequestro preventivo nei confronti di tutte le sette imprese partecipanti all'ATI, ivi compreso il gruppo Coop service gestioni; -della successiva rassegnazione delle dimissioni da parte di Delfino da ogni qualunque carica o ruolo ricoperto nel gruppo Coop service; -della revoca di qualsiasi incarico alla ATI Elios da parte della ASP di Reggio Calabria;
• -della disgregazione della ATI Elios; -dell'insediamento della aggiudicataria dell'appalto in convenzione CONSIP in data 9 maggio 2022 presso l'ASP di Reggio Calabria e quindi anche presso il presidio di Locri, con assunzione di tutti i dipendenti già in forza a ciascuno, e delle imprese aderenti all'ATI; - del decorso del tempo dall'inizio della misura. Nella motivazione si fa riferimento a una contiguità con associazioni criminali di stampo mafioso, che non si attaglia alla posizione di Delfino il quale da nessun atto processuale risulta contiguo a tali consorterie. 2.2.
Vizio di motivazione con riferimento all'esigenza cautelare di reiterazione del reato. Il Tribunale non ha individuato alcuna ipotesi di pericolo concreto desunta da elementi esistenti nella realtà fattuale. 2.3. Violazione di legge, anche processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure mosse con l'atto di appello. Il Tribunale non ha considerato che, come documentato, gli organi societari hanno già provveduto a sostituire l'imputato, a fronte delle dimissioni irrevocabili rassegnate. 2.4.Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui le misure coercitive non restrittive o interdittive vengono ritenute non idonee a impedire all'imputato di continuare a coordinare strategie illecite della stessa natura di quelle accertate. 2.5.
Violazione di legge processuale e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame sostiene che "l'appellante ha, in passato, fatto ricorso a (I trasferimenti d'azienda per eludere gli ostacoli scaturenti da interdittiva antimafia." La riorganizzazione aziendale è stata ritenuta necessaria per ridimensionare la gestione della cooperativa Coop service, in quanto gestendo appalti importanti era cresciuta sia in termini di fatturato che in termini occupazionali. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la pronuncia della Suprema Corte nei confronti del coimputato Piccolo elemento non dirimente.
In realtà, il Tribunale ha citato altra sentenza di questa Corte emessa nei confronti di Piccolo e non, invece, quella allegata dalla difesa.La difesa del ricorrente, ha altresì, prodotto l'informativa dei carabinieri di Locri del 3 agosto 2019, dove viene evidenziato che il Delfino non si associa a soggetti controindicati, non appartiene a organizzazioni criminali e, in passato, ha subito atti intimidatori. Di tale informativa non vi è traccia, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa, nella ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.1 plurimi ma sostanzialmente convergenti motivi di ricorso meritano accoglimento. 2.1.Con riguardo alle esigenze cautelari, la motivazione fornita dal Collegio della cautela è del tutto apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritamente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata. Il Tribunale di Reggio Calabria si è limitato a opporre il giudicato cautelare sulle questioni dedotte.
La difesa aveva, invece, evidenziato che le dimissioni di Delfino erano intervenute in data 31 agosto 2021 e, quindi, successivamente all'udienza del riesame e alla proposizione del ricorso per cassazione. Il giudizio di persistente pericolo di recidivanza e di rischio di inquinamento delle acquisizioni investigative risulta disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive attinenti alle circostanze: - della incensuratezza dell'indagato; - del recesso dalla qualità di socio e delle correlate dimissioni irrevocabili da ogni carica all'interno delle società consorziate aderenti alla ATI Helios; - della sottoposizione di tutte le imprese dell'ATI e quindi anche del Gruppo Coop service a sequestro preventivo.
Elementi di fatto, questi, offerti dalla difesa, che il Tribunale non prende in considerazione e con i quali non si confronta affatto per giustificare, in concreto e nel merito, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza degli arresti domiciliari, come misura adeguata a neutralizzare l'asserito rischio di reiterazione del reato o per la genuinità della prova. Il Tribunale del riesame non ha considerato che, come documentato dalla difesa, gli organi societari hanno già provveduto a sostituire l'imputato, a fronte delle dimissioni irrevocabili rassegnate.
Tale dimissioni integrano una rescissione dal contesto associativo e l'ATI si è sfaldata proprio a seguito della cessazione dell'appalto ASP. 2.2. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto la pronuncia della Suprema Corte nei confronti del coimputato Piccolo elemento non dirimente sotto un duplice profilo:Piccolo aveva una posizione "da gregario" rispetto a Delfino, dominus del gruppo consortile; Piccolo aveva fruito di un ridimensionamento della posizione processuale, avendo il giudice di legittimità annullato senza rinvio il titolo cautelare in relazione al reato di corruzione aggravata.
In realtà, la difesa ha prodotto innanzi al Collegio della cautela la sentenza 13938/2022 emessa dalla Sesta sezione di questa Corte all'udienza del 17 marzo 2022, la quale ha annullato con rinvio un appello cautelare nei confronti del correo Piccolo esclusivamente sulla base delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha fissato il giudizio di rinvio relativo a tale sentenza per l'udienza del 5 maggio 2022 e il giorno seguente ha disposto la scarcerazione del ricorrente. Il Collegio della cautela, inoltre, non solo non si confronta con tale sentenza, ma si riferisce e cita altra pronuncia (e cioè la n. 23630/2022, della Seconda sezione di questa Corte, emessa a seguito dell'udienza del 10 maggio 2022, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il capo 5) e con rinvio sulle esigenze cautelari con riferimento al capo 1). 3.L'ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza