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Ordinanza — n. 15122/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and non-allowed grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The sole ground cited violated procedural rules because it lacked specificity and did not fall under the exceptions permitting appeals against sentencing judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if the grounds are not specific and do not fit the limited exceptions permitted by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds sentencing judgment review procedural violation de plano rejection violazione dei trattati motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
309), deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo proposto, oltre ad essere del tutto privo di specificità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, esulando da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che l'unico motivo proposto, oltre ad essere del tutto privo di specificità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, esulando da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
309), deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo proposto, oltre ad essere del tutto privo di specificità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, esulando da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carlà Damiano Lorenzo, nato a San Cesario di Lecce il 10.08.1992 avverso la sentenza del 29 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'ambito di un procedimento per illecita detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo proposto, oltre ad essere del tutto privo di specificità, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, esulando da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. o3-i\ proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidnt