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Sentenza — n. 15110/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Iannelli avverso la sentenza emessa in data 31/07/2021 dal Tribunale di Lucca, confermava la condanna del suddetto per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 nonché la confisca dei beni e del denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 15110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore presenta altresì conclusioni scritte in cui si riporta al motivo di ricorso. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali reati contro la sfera personale riservata detenzione di stupefacenti braccialetto elettronico occultamento di beni uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
309), non sono confiscabili le somme che provengono da precedenti condotte di cessione, difettando il necessario nesso di funzionalità o di derivazione dal reato richiesto dall'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iannella Giovanni, nato a Napoli il 24/01/1973 avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Onnbretta Di Giovine; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giovanni Iannelli avverso la sentenza emessa in data 31/07/2021 dal Tribunale di Lucca, confermava la condanna del suddetto per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390 nonché la confisca dei beni e del denaro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza l'imputato presenta ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, avvocato Luigi Gino Velani.

3. Nell'unico motivo presentato, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro e di due cellulari appartenenti all'imputato, rilevando come non ci sia prova del rapporto pertinenziale tra i beni sequestrati ed il delitto per cui si procede, che è l'illecita detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Del tutto silente sarebbe inoltre la motivazione con riferimento al nesso di pertinenzialità tra il delitto di detenzione e la confisca dei due cellulari dell'imputato.

4. Il difensore presenta altresì conclusioni scritte in cui si riporta al motivo di ricorso. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.1. Quanto al denaro, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in caso di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non sono confiscabili le somme che provengono da precedenti condotte di cessione, difettando il necessario nesso di funzionalità o di derivazione dal reato richiesto dall'art. 240 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 20130 de/ 19/04/2022, Donato Carmelo, Rv. 283248; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Tale giurisprudenza va ribadita, in ragione della difficoltà, innanzitutto logica, di dimostrare - già su un piano astratto, dunque - la pertinenzialità che, in materia di confisca ex art. 240 cod. pen., deve necessariamente intercorrere tra il denaro e la condotta di detenzione. 2.2.

La difficoltà logica di cui si è appena detto si è tradotta, nel caso di specie, nella manifesta contraddittorietà della motivazione, nella quale si afferma prima che l'attività criminosa era (probabilmente) in atto e, subito dopo, che era (probabilmente) pregressa. In particolare, i giudici dell'appello, da una parte, affermano: «la confisca è stata legittimamente disposta, in quanto, dall'esame dei messaggi rinvenuti sul 0-k telefonino, è possibile evincere lo svolgimento di un'attività di smercio di sostanze stupefacenti che ha preceduto il controllo eseguito nei suoi confronti», aggiungendo, che, quindi, «al momento del fermo della successiva perquisizione, Iannella portava con sé dosi preconfezionate, in quanto l'attività illecita era in atto, e la sostanza detenuta era pronta per la cessione», come dimostrato dal rinvenimento, a seguito di perquisizione presso il suo domicilio, di materiale per il confezionamento della sostanza.

Dall'altra parte, a fronte della ritenuta detenzione, riconoscono, incorrendo appunto in un cortocircuito motivazionale, che il denaro (220,00 euro) rappresenta probabilmente di provento di precedente spaccio («deve ritenersi [...] che la somma di denaro rinvenuta all'imputato, privo di attività lavorativa, incapace di ricondurne il possesso ad una qualche plausibile ragione, sia direttamente riconducibile all'attività illecita di smercio delle sostanze stupefacenti»).

3. Analogo discorso vale per la confisca dei cellulari dell'imputato, sulla quale, peraltro, nella sentenza non è spesa alcuna motivazione.

4. Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata va annullata e deve essere disposta la restituzione all'imputato del denaro nonché dei telefoni cellulari confiscati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari dei quali dispone la restituzione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi