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Ordinanza — n. 14651/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to meet statutory time limits for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed after the statutory deadline. The appealed judgment from July 2022 required a 90-day motivation period, establishing a 45-day window for the appeal, which expired in November 2022. The appellant submitted the request on December 27, 2022, missing the cutoff by over a month, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit procedural deadline de plano dismissal court costs fine eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Calabrese Sara, nata a Castellaneta il 05.05.1982 avverso la sentenza del 11/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto senza l'osservanza del temine per impugnare stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett. b), e 544, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che la sentenza impugnata, emessa in data 11 luglio 2022 e tempestivamente depositata in data 26 luglio 2022, prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta; Ritenuto, pertanto, che il termine per impugnare era di quarantacinque giorni, secondo il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dal 9 ottobre 2022; Rilevato il ricorso è stato depositato tardivamente in data 27 dicembre 2022, in quanto il termine per il suo deposito era ormai scaduto in data 23 novembre 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso, in quanto tardivamente presentato, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci