Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for waived factual issues and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals inadmissible without formalities, ruling that they were based on generic grounds not permitted by law. The appellants challenged the conviction and sentence for fraud and money laundering, arguing flaws in the reasoning regarding joint responsibility and the application of mitigating circumstances. The court held that because the defendants had waived specific factual issues during the plea agreement, the second-instance judgment and subsequent appeal are precluded from re-evaluating those matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 110, 319-quater c.p.: The waiver of specific factual issues regarding liability in a plea agreement creates preclusive effects that bar subsequent appeals from re-evaluating those matters or challenging the agreed sentence on those grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Esposito Ranieri, nato a Castellammare di Stabia il 09/12/1957 Albano Guglielmo, nato a Castellammare di Stabia il 07/07/1949 Tregrossi Carla, nata a Castellammare di Stabia il 26/12/1957 avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che Ranieri Esposito, Guglielmo Albano e Carla Torregrossi sono stati condannati, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis coi proc. pen., per i reati di cui agli artt. 110, 319-quater cod. pen. e 319-quater cod. pen. cme rispettivamente loro ascritti, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, Ranieri Esposito e anni tre e mesi quattro di reclusione, ciascuno, Guglielmo Albano e Carla Torregrossi;
Considerato che i ricorsi, comuni quelli di Guglielmo Albano e Carla Torregrossi, denunciano cumulativi vizi di motivazione in punto di ritenuta responsabilità con applicazione della continuazione interna relativamente alla consegna, in più tranches, della somma convenuta nonché analoghi cvizi, oltre a violazione di legge, per la determinazione della pena anche con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti che avrebbero dovuto considerare l'ammissione degli addebiti da parte degli imputati all'udienza del 2 dicembre 2022; che analoghi motivi sono stati proposti, c:on seprato atto, da Ranieri Esposito;
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura senza formalità, perché proposti per motivi - oltre che generici - non consentiti dalla legge avverso la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed intesi alla rivalutazione delle circostanze di fatto in punto di responsabilità, su aspetti ai quali gli imputati hanno rinunciato ai motivi di impugnazione. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Ritenuto che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata con il Procuratore generale non sia illegale e che, anche tale aspetto esula dai motivi proponibili con l'impugnazione avverso sentenza di pena concordata: Ritenuto, infine, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a