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Ordinanza — n. 14478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to omitted statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio De Simone inadmissible under simplified procedure. The lower court applied a six-month prison sentence for offenses under Articles 99 and 337 of the Criminal Code, and the appellant argued for a review of the omitted reasoning regarding responsibility and sentencing. The court rejected this because the specific grounds of complaint were not listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code, rendering the appeal legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals lacking the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code are inadmissible under the simplified procedure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code omitted grounds simplified procedure inadmissible appeal statutory enumeration pena minima attenuazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione sulla responsabilità e sulla determinazione della pena;che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 99, cod. pen.
Art. 337, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Simone Antonio, n. Pozzuoli (Na) 19/02/1965 avverso la sentenza n. 1142/22 del Tribunale di Busto Arsizio del 19/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Antonio De Simone la pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 99, 337 cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo vizio di omessa motivazione sulla responsabilità e sulla determinazione della pena;che sono stati, pertanto, dedotti motivi di doglianza inammissibili poiché non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d la cassa delle ammende. Così deciso 9 mar