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Ordinanza — n. 14477/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the trial court failed to provide sufficient motivation to demonstrate the defendant's criminal responsibility. The defendant argued that the monocratic judgment lacked adequate reasoning, but the court found this ground not covered by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on insufficient motivation is inadmissible if the defect does not fall within the specific grounds enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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insufficient motivation criminal procedure code inadmissible appeal simplified procedure monocratic judgment persecuzione determinante per la fuga aiuto all'evasione di detenuti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'insufficienza della motivazione a dimostrarne la responsabilità;che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile in quanto non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 335 cod. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Barone Carmelo, n. Palermo 14/05/1961 avverso la sentenza n. 7958/22 del Tribunale di Palermo del 15/12/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; rilevato che il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Carmelo Barone la pena di trenta giorni di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 335 cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'insufficienza della motivazione a dimostrarne la responsabilità;che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile in quanto non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 9 ar