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Ordinanza — n. 14472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lepori Massimiliano, nato a Cagliari 1'08/05/1976 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 29/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso. Il ricorso presentato personalmente da Massimiliano Lepori contro la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1668/2020 emessa in data 29/09/20 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che la sentenza di patteggiamento è stata impugnata deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che attengono unicamente alle violazioni di legge in punto di espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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deposizioni attendibili testimone a carico verdetto di colpevolezza confessione gravi addebiti penali comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lepori Massimiliano, nato a Cagliari 1'08/05/1976 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 29/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Massimiliano Lepori contro la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1668/2020 emessa in data 29/09/20 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Va peraltro rilevato che la sentenza di patteggiamento è stata impugnata deducendo il vizio di motivazione in merito all'accertamento del reato con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che attengono unicamente alle violazioni di legge in punto di espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 3 marzo 2023 Il Cons li re estensore Il