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Sentenza — n. 14463/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva contestata all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Vera Sannoil in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., commesso il 7 agosto 2018 in danno di Francesca Samantha Vecchio.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 14463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito responsabilità scemata azione civile inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sannoil Vera, nata in Moldavia il 10/10/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; letta la memoria dell'avv. Andrea Furlanetto, difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la recidiva contestata all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Vera Sannoil in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., commesso il 7 agosto 2018 in danno di Francesca Samantha Vecchio.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale, con due distinti punti, ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità; in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato per emissione di querela.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Vera Sannoil vada accolto.

2. Il primo motivo del ricorso, dedotto in termini di vizi della motivazione, è inammissibile per la genericità del suo contenuto, essendo stata formulata una indeterminata censura basata su un'asserita inattendibilità della persona offesa, pur in presenza di una sentenza gravata che è caratterizzata da un apparato argomentativo congruo e privo di lacune o di palesi forzature logiche.

3. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto nella stessa data di emissione della pronuncia gravata, anche se in un momento successivo all'adozione della decisione, la persona offesa ha formalizzato una remissione di querela che è stata accettata dall'imputata, così determinando l'effetto estintivo del reato accertato. Il mancato superamento del vaglio preliminare di ammissibilità del primo motivo non è di ostacolo all'accoglimento della richiesta difensiva avanzata in via subordinata, in quanto è pacifico che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso — come nella fattispecie è accaduto - sia stato tempestivamente proposto (così, tra le tante, Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326). Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla •senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese