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Sentenza — n. 14452/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera con cui Nicola Casiero è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 385 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. (Lgi Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale ha errato nella parte in cui, nel determinare la pena, è partito da una pena base di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di evasione, a fronte di un minimo edittale di un anno di reclusione previsto dall'art. 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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artt. 385 cod. pen, art. 385 cod. pen, art. 580 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. (Lgi Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale ha errato nella parte in cui, nel determinare la pena, è partito da una pena base di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di evasione, a fronte di un minimo edittale di un anno di reclusione previsto dall'art. 385 cod. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti procedura di estradizione infrazione alla legge sulle armi espulsione giudiziaria ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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artt. 385 cod. pen
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera con cui Nicola Casiero è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
(Lgi Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale ha errato nella parte in cui, nel determinare la pena, è partito da una pena base di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di evasione, a fronte di un minimo edittale di un anno di reclusione previsto dall'art. 385 cod. pen.
art. 580 cod. proc. pen
Con memoria presentata in data 28 febbraio 2023, la difesa di Casiero Nicola ha fatto presente di aver interposto appello nei termini avverso la decisione oggetto di ricorso da parte del Procuratore generale, chiedendo la conversione del ricorso in appello ex art. 580 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di: Casiero Nicola, nato a Matera il 03/07/1982 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria del difensore di Casiero Nicola che ha richiesto, in ragione dell'interposto appello averso la decisione ricorsa dal Procuratore generale di Potenza, la conversione dell'impugnazione in appello.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera con cui Nicola Casiero è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 385 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione. (Lgi Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale ha errato nella parte in cui, nel determinare la pena, è partito da una pena base di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di evasione, a fronte di un minimo edittale di un anno di reclusione previsto dall'art. 385 cod. pen.

2. Con memoria presentata in data 28 febbraio 2023, la difesa di Casiero Nicola ha fatto presente di aver interposto appello nei termini avverso la decisione oggetto di ricorso da parte del Procuratore generale, chiedendo la conversione del ricorso in appello ex art. 580 cod. proc. pen.

3. Il ricorso, in quanto tardivo, è inammissibile. Ed invero, a fronte di sentenza del 11 maggio 2022, depositata il 9 agosto 2022 entro i 90 giorni ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e notificata il 10 agosto 2022, il ricorso è stato presentato - giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di Matera - il 20 ottobre 2022, ben oltre i 45 giorni previsti (a partire dal 1 settembre 2022) ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; a nulla rileva che il ricorso sia stato depositato presso la Segreteria della Procura generale in data 11 ottobre 2022.

4. La rilevata intempestività del ricorso impedisce in radice l'astrattamente possibile conversione in appello dell'impugnazione ex art. 580 cod. proc. pen. (pur richiesta dalla difesa di Nicola Casiero) per aver l'imputato interposto appello avverso la decisione emessa dal Tribunale di Matera oggetto di ricorso da parte del Procuratore generale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors