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Sentenza — n. 14243/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 6 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 20 settembre) ha confermato il decreto di sequestro probatorio adottato dal PM il 5 luglio 2022 (avente ad oggetto beni, strumentazione funzionale all'esercizio di attività medica e denaro in contanti, 'v/ per complessivi euro 31.400) e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata il 19 luglio 2022 (relativo, oltre che ai medesimi beni e denaro già attinti dal sequestro probatorio, anche ai locali destinati all'esercizio dell'abusiva attività professionale), in relazione alla contestazione a carico del Coppola del reato di cui all'art. 348 c.p., per l'esercizio abusivo della professione medica.

Regesto Legislator

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art. 348 c.p; Sentenza — n. 14243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso - relativo ai sequestri aventi ad oggetto denaro e appartamento - l'indagato deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta provenienza esclusiva delle somme sequestrate dalla abusiva attività medica condotta dall'indagato e alla possibilità di sottoporre a confisca l'immobile che non era "destinato esclusivamente" a detta attività.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi spese mediche bene sequestrato medico curante segreto professionale in materia di ricerca medica distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 348 c.p
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Testo completo

ale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta del difensore dell'indagato, Avvocato Enrico Ranieri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza in data 6 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 20 settembre) ha confermato il decreto di sequestro probatorio adottato dal PM il 5 luglio 2022 (avente ad oggetto beni, strumentazione funzionale all'esercizio di attività medica e denaro in contanti, 'v/ per complessivi euro 31.400) e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata il 19 luglio 2022 (relativo, oltre che ai medesimi beni e denaro già attinti dal sequestro probatorio, anche ai locali destinati all'esercizio dell'abusiva attività professionale), in relazione alla contestazione a carico del Coppola del reato di cui all'art. 348 c.p., per l'esercizio abusivo della professione medica.

2. Nel ricorso - relativo ai sequestri aventi ad oggetto denaro e appartamento - l'indagato deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta provenienza esclusiva delle somme sequestrate dalla abusiva attività medica condotta dall'indagato e alla possibilità di sottoporre a confisca l'immobile che non era "destinato esclusivamente" a detta attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In riferimento al sequestro del denaro il Tribunale del riesame motiva in modo non illogico in ordine alla provenienza dello stesso dall'attività medica abusivamente svolta da anni dal Coppola (circostanza questa non contestata dall'indagato). In particolare l'ordinanza impugnata dà atto che molti soggetti curati dal predetto hanno riferito che l'indagato si faceva pagare sempre in contanti e senza rilasciare alcuna ricevuta, né questi è stato in grado di documentare lecite fonti alternative di reddito. Dunque la doglianza sul punto è inammissibile.

3. Per quanto attiene al sequestro dell'immobile, l'ordinanza impugnata argomenta il mantenimento del vincolo reale, funzionale alla confisca di cui al secondo comma dell'art. 348 c.p., in quanto "non v'è dubbio (né è contestato dalla difesa) che l'indagato, nei locali sequestrati esercitasse abusivamente la professione medica ...". Come rileva il ricorrente, detta motivazione non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della confisca dell'immobile prevista all'art. 348, comma secondo, cod. pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l'attività illecita essendo invece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo del bene con detta attività» (da ultimo, Sez. 6, n. 19831 del 24 marzo 2022, Murano, Rv. 283266, relativa proprio a confisca di immobile adibito a studio odontoiatrico).

4. Peraltro, il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione non solo su detta argomentazione ma anche in quanto "non v'è dubbio (né risulta contestato dalla difesa) che l'indagato nei locali sequestrati in Striano esercitasse abusivamente la professione medica, che percepisse in "nero" i proventi dell'attività abusiva ... , di palmare evidenza si ritiene sia l'iniziale esigenza probatoria - che ha indotto il sequestro della strumentazione, di dispositivi informatici e del denaro - sia quella di impedire o ostacolare la prosecuzione dell'attività abusiva - che ha indotto il sequestro preventivo sia di quanto oggetto del sequestro, sia dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività ...". Motivazione circa la valenza anche "impeditiva" del sequestro preventivo certamente non illogica e non adeguatamente contrastata dalle deduzioni difensive.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023 (ig)