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Sentenza — n. 14233/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late cassation appeal for escaped prisoner due to procedural time limits and res judicata.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late and the underlying nullity was already covered by res judicata. The appellant, an escaped prisoner, argued that her absence from the trial rendered the judgment void due to lack of translation and summons. The court ruled that since the appellant did not claim ignorance of the trial proceedings, the defect was curable through ordinary appeals, not a late-filed cassation.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A late cassation appeal is inadmissible when the alleged nullity is covered by res judicata and the defect was curable through ordinary remedies rather than requiring rescission.

Parole chiave

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late cassation appeal res judicata principle escaped prisoner status procedural nullity ordinary appeal remedies procedimento in contumacia grave deficienza del procedimento all'estero ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Art. 670 cod. proc. pen.
E' appena il caso di rammentare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono neppure deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
E' appena il caso di rammentare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono neppure deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34483 del 2006
Sez. U, n. 7635 del 2021
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020
pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spinelli Ersilia, nata a Pescara il 16/07/1990 avverso la sentenza del 07/10/2019 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. Alessandro Vanni, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Ersilia Spinelli responsabile per il reato di evasione e la condannava alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza dava atto che la imputata, sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per espiare la pena, era evasa dal luogo di detenzione. Per tale reato era stata arrestata in flagranza e rimessa in libertà all'udienza di convalida del 6 luglio 2019.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter, 178 e 179 cod. proc. pen. All'udienza del 7 ottobre 2019, la ricorrente era dichiarata assente, nonostante che il Tribunale conoscesse il suo stato di detenzione domiciliare, senza che fosse stata disposta la sua traduzione o che la predetta avesse rinunciato a comparire. La sentenza emessa all'esito di tale giudizio è divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2019, ma si ritiene applicabile il principio affermato dalle Sezioni unite 34483 del 2006, n. 7635 del 2021, secondo cui determina nullità assoluta la illegittima dichiarazione dell'assenza nel caso in cui il giudicante non disponga la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, qualora tale evenienza risulti e non vi sia espressa rinuncia. Stante la nullità assoluta è ammissibile il ricorso tardivamente depositato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa della ricorrente ha depositato una memoria scritta, con la quale ha anche replicato alla requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. La nullità anche se assoluta è oramai coperta dal giudicato. E' appena il caso di rammentare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono neppure deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Nella specie, la ricorrente lamenta soltanto la mancata partecipazione e non la conoscenza della celebrazione del giudizio (nullità, pertanto, che poteva essere fatte valere con i rimedi di impugnazione ordinari).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore dell