Sentenza — n. 13474/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera nel procedimento a carico di Cerabona Carlo Leonardo, nato a Ferrandina il 06/11/1966 avverso il decreto del 09/06/2022 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. proc. civ, art. 2704 cod. civ; Sentenza — n. 13474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera vada accolto.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera nel procedimento a carico di Cerabona Carlo Leonardo, nato a Ferrandina il 06/11/1966 avverso il decreto del 09/06/2022 del Tribunale di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.
Con il decreto sopra indicato il Tribunale di Matera, adito ai sensi dell'art. 52, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rigettava l'opposizione presentata dall'Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera avverso al decreto del 14 dicembre 2021 con il quale il Giudice delegato del Tribunale di Matera aveva disatteso la richiesta della stessa Associazione di ammissione del credito allo stato passivo adottando nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Carlo Leonardo Cerabona, destinatario dell'applicazione della misura patrimoniale della confisca di prevenzione.
Rilevava il Tribunale come il diritto di credito vantato dall'Associazione - derivante da una condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle connesse spese processuali pronunciata nei riguardi del Cerabona in un processo penale per usura e,estorsione nel quale l'Associazione si era costituita parte civile - doveva considerarsi liquido e certo solo alla data del 7 aprile 2021, nella quale quella sentenza di condanna era passata in giudicato, dunque in epoca posteriore alla data del 20 novembre 2017 in cui era stato disposto nei confronti del Cerabona il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione in questione.
2. Contro tale decreto ha presentato ricorso l'Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera, con atto sottoscritto dal proprio difensore e procuratore speciale, la quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 52, 58 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011, 8 direttiva 42/2014 del Parlamento Europeo, e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Matera erroneamente escluso che il diritto di credito fatto valere nel procedimento di prevenzione fosse stato accertato in epoca anteriore a quella dell'adozione del sequestro, così disattendendo le indicazioni contenute nella citata direttiva eurounitaria che impongono agli Stati membri di garantire il diritto al risarcimento in favore delle vittime di condotte per le quali l'autore sia stato sottoposto ad un provvedimento di confisca. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 58 d.lgs. cit. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera vada accolto.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato. L'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione «non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro»: solo nel rispetto di tale presupposto il terzo titolare di quel diritto può chiedere e ottenere l'ammissione allo 'stato passivo' predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione a norma dell'art. 59 dello stesso d.lgs. Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto che tale disposizione vada letta nel senso che laddove il diritto di credito derivi da un fatto illecito, in particolare dalla commissione di un reato, il soggetto danneggiato possa chiedere al giudice delegato del procedimento di prevenzione di essere ammesso allo stato passivo, per vedere soddisfatto il suo diritto con il provento della liquidazione dei beni confiscati, solo se il relativo credito sia divenuto "certo e liquido" in quanto riconosciuto con una pronuncia giudiziaria di condanna divenuta definitiva prima che, nel procedimento di prevenzione, sia stato disposto il sequestro finalizzato a quella confisca.
La Corte ritiene che tale soluzione interpretativa sia errata. Va innanzitutto rilevato come vi sia una evidente discordanza tra la lettera della disposizione applicata e il significato che alla stessa è stato dato dal Tribunale di Matera: in quanto la disposizione dettata dal menzionato art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, non richiede che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore, solo se essi siano divenuti "liquidi e certi" in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, ma che quei diritti debbano «risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro».
In altri termini, non vanno confusi i requisiti di "certezza" e "liquidità" del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare, cui fa riferimento l'art. 474 cod. proc. civ. per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinché il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata, con il requisito di certezza 'probatoria' richiesto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. cit., che è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza di quel diritto. 3 Y E' la ratio della disposizione in argomento che chiarisce il significato di tale riferimento normativo, avendo il legislatore del 2011 voluto chiaramente evitare che attraverso la tutela di un diritto di credito vantato da un terzo possano essere 'aggirati' gli effetti ablativi derivanti dall'adozione del provvedimento di confisca di prevenzione: esigenza alla quale sono, altresì, collegabili gli altri requisiti richiesti dalla legge per garantire la protezione di quel diritto, quali la buona fede del titolare del credito e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l'esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante (v. art. 52, comma 1, lett. b), c), e d), d.lgs. cit.).
Di tanto vi è conferma nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nella quale si è significativamente puntualizzato come, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, debba tener conto di tutte le ipotesi di rilevanza probatoria contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione di un documento (in questo senso Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, Gruppo E Ceramiche s.r.I., Rv. 283137); e come le modalità concorsuali dell'accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro evochino quelle della procedura concorsuale fallimentare, con la particolarità che il presupposto dell'anteriorità del credito nel procedimento ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (così Corte cost., sent. n. 26 del 2019; in senso conforme Corte cost., sent. n. 94 del 2015; e Sez.
U, n. 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing s.r.I., in motivazione, non mass. sul punto). L'anteriorità del titolo o dell'acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato art. 52, indica, dunque, la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto - in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito - prima dell'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.
Nel caso di atto lecito il problema è, perciò, quello dell'efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l'atto costitutivo o translativo del diritto, rispetto alla quale valgono le regole valutative dettate dall'art. 2704 cod. civ.; nel caso, invece, di atto illecito, l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell'illecito, rispetto al quale la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali), senza che, ai fini che qui interessano, rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo.
3. La riconosciuta fondatezza del primo motivo assorbe l'esame delle residue doglianze difensive e impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Matera che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto: ferma restando, ovviamente, la verifica degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione del credito allo stato passivo. P.Q.M