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Sentenza — n. 13462/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13462/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA su ricorso proposto da: Vulpis Nino, nato il 03/04/1975 a Matera avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Gioacchino Carone, presentata nell'interesse di Nino Vulpis, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna di Nino Vulpis per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 334 cod. pen, art. 64 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 350 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata stato difettoso del veicolo diritto di non autoincriminarsi responsabilità penale difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna di Nino Vulpis per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.
art. 64 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 350 cod. proc. pen
Alla luce di questi dati oggettivi la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni auto accusatorie rese dall'imputato ai carabinieri ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., contenute nella relazione di servizio acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ex art.
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Testo completo

seguente SENTENZA su ricorso proposto da: Vulpis Nino, nato il 03/04/1975 a Matera avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Gioacchino Carone, presentata nell'interesse di Nino Vulpis, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna di Nino Vulpis per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 350 e 64 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 334 cod. pen., in quanto l'accertamento della responsabilità penale per sottrazione dell'auto affidata al ricorrente in custodia, a seguito di sequestro amministrativo, si era fondata sulle sole dichiarazioni dell'imputato ai carabinieri, in assenza del suo difensore di fiducia e in quanto tali inutilizzabili e comunque non oggetto di alcuna documentazione perché assunte in violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata aveva negato l'applicazione delle attenuanti generiche all'imputato in base ai suoi plurimi precedenti penali e alla mancata facilitazione del ritrovamento del mezzo sequestrato, sebbene in dibattimento egli avesse avuto un comportamento collaborativo, avendo dato il consenso all'utilizzabilità della relazione di servizio ed essendosi autoaccusato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e reiterativo. La Corte di appello, con corretta motivazione, con la quale il ricorso non si confronta riproponendo gli stessi argomenti a cui è stata già fornita precisa risposta, ha fondato la responsabilità di Nino Vulpis, nominato custode del mezzo sequestrato, sulla circostanza di fatto che non ne fosse più in possesso in assenza di giustificazioni. Alla luce di questi dati oggettivi la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni auto accusatorie rese dall'imputato ai carabinieri ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., contenute nella relazione di servizio acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., ed inerenti all'affidamento in custodia del mezzo, fossero per questo pienamente utilizzabili, ed ha, in ogni caso, evidenziato che tali dichiarazioni non avessero assunto alcun rilievo decisivo nel giudizio, in quanto le pacifiche, convergenti acquisizioni documentali erano sufficienti a dimostrare l'affidamento in custodia del mezzo all'odierno ricorrente.3.

Il secondo motivo è generico. Premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, il ricorso, sollecitando una rivalutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione immune da vizi, non si confronta con la sentenza che, nel negare il riconoscimento dell'art. 62 -bis cod. pen., ha dato puntualmente conto del fondamento della valutazione operata, richiamando i plurimi precedenti penali di Vulpis e la mancata indicazione del soggetto a cui aveva consegnato il mezzo sequestrato al fine di recuperarlo, ritenendo irrilevanti le altre condotte processuali.

4. Alla luce di tali argomenti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende