Ordinanza — n. 12994/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Anselma Silvia nata ad Alba il 23/10/1976 Valsania Luigi nato a Chieri il 27/07/1972 avverso la sentenza del 06/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Anselma Silvia nata ad Alba il 23/10/1976 Valsania Luigi nato a Chieri il 27/07/1972 avverso la sentenza del 06/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivi. Considerato che i ricorsi sono stati depositati il 20/12/2022 a fronte di sentenza emessa il 06/10/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il giorno 21/10/2022 - decorreva il termine di trenta giorni per il deposito dei ricorsi (20/11/2022), viceversa depositati solo il 20/12/2022. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i