Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to missed filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline expired. The appellant, Peli Roberto, missed the 45-day window to file the appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment, which had been timely lodged. Consequently, the court ruled the appeal procedurally invalid under the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible without formalities, and the appellant must bear the associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Peli Roberto, nato a Rodengo il 31.05.1971 avverso la sentenza del 09/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Considerato che il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 09/09/2022, la quale prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni trenta; Considerato che la sentenza era stata tempestivamente depositata e che dalla data del previsto deposito - cioè dal giorno 09/10/2022 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso, termine che scadeva, dunque, il 23/11/2022 (art. 172 cod proc. pen.); Rilevato che il ricorso è stato depositato il 24/11/2022 e che è, pertanto, tardivo; Ritenuto, dunque, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.
b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il