Sentenza — n. 12741/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato veniva applicata la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente al reato previsto dall'art. 385 cod. pen. Il ricorrente deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., stante l'evidente carenza dell'elemento soggettivo, nonché l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 12741/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., all'imputato veniva applicata la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente al reato previsto dall'art. 385 cod. pen. Il ricorrente deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., stante l'evidente carenza dell'elemento soggettivo, nonché l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hali Mohamed, nato in Marocco 1'11/10/1988 avverso la sentenza emessa il 30/9/2022 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato veniva applicata la pena concordata con il pubblico ministero, relativamente al reato previsto dall'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., stante l'evidente carenza dell'elemento soggettivo, nonché l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
3. Per consolidata giurisprudenza, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.2020, Rv. 278337). Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dovendosi ribadire che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito alternativo previsto dall'art. 444 cod. proc. pen.(Sez.4, n, 9204 dell'1/2/2018, Rv. 272265).
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il