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Ordinanza — n. 12337/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12337/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso propostò da Errady Said, nato in Marocco il 28/08/1985 avverso la sentenza del 07 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto, che il ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2319, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2319, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione domanda d'asilo di cittadino etiope procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia soppressione di prestazioni d'invalidità revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso propostò da Errady Said, nato in Marocco il 28/08/1985 avverso la sentenza del 07 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto, che il ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2319, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dElla Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il consigliere estensore Il President