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Ordinanza — n. 12335/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory penalty limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Leonetti inadmissible de plano. Leonetti challenged his conviction for peculato, arguing a violation of Article 133 of the Penal Code regarding sentencing proportionality. The court ruled that appeals cannot address the balance of circumstances or the measure of reductions, as these fall outside the scope of permissible cassation grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern only the proportionality of the penalty or the balancing of circumstances, rather than the illegality of the penalty itself as a sanction not provided for or exceeding legal limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportionality of penalty peculato crime cassation grounds sentencing balance controllo della commisurazione della pena potere d'apprezzamento del giudice sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
patteggiannento, Michele Leonetti, per peculato; Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso presentato, ha dedotto violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.;
art. 133 cod. pen
patteggiannento, Michele Leonetti, per peculato; Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso presentato, ha dedotto violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509);
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leonetti Michele, nato a Bari il 28/05/1983 avverso la sentenza del 18/11/2022 del Tribunale di Trani visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine. OSSERVA Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani condannava, a seguito di c.cl. patteggiannento, Michele Leonetti, per peculato; Rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso presentato, ha dedotto violazione di legge sostanziale per inosservanza dell'art. 133 cod. pen.;

Rilevato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509);

Ritenuto che, pertanto, il motivo dedotto dal ricorrente esula dal novero di quelli proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de