Italian Court dismisses appeal against prison custody for domestic violence, citing specific danger to wife.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that prison custody was disproportionate and lacked current necessity because the suspect had not contacted an anti-violence center due to incarceration restrictions. The court rejected these claims, emphasizing that for crimes within close relationships, preventive measures must target specific individuals and that the danger remained concrete given the prolonged nature of the abuse and recent violent acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 c.p.p.; Art. 288 c.p.p.: In cases of crimes committed within close relationships, the preventive function of custody measures requires a specific direction towards a particular person, meaning the concrete and current danger can only be excluded if elements indicate the dissolution of the relationship where the criminal conduct manifested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile_ PI oy\
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna respingeva la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari (ed eventuale applicazione del braccialetto elettronico) la misura della custodia in carcere, disposta nei confronti di I F.J. con riguardo ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e lesioni personali (artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5, cod. peri, e art. 585 in relazione all'art. 577, comma 2, cod. pen.) ai danni della moglie convivente I D. E .
2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di F.J. , avvocato Roberto Ghini, articolando un unico motivo di ricorso in cui si deduce violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari, nonché alla sproporzione della misura applicata. In particolare, la motivazione del provvedimento sarebbe illogica nella parte in cui inferisce la mancata resipiscenza dell'indagato dal fatto che non abbia contattato un centro antiviolenza, come aveva dichiarato di fare, senza considerare l'impedimento materiale che gli deriva dalla restrizione in carcere. La misura non rispetta i principi di proporzione ed adeguatezza, posto che F.J. diversamente da quanto affermato dai giudici - non era dedito ad attività criminali, lavorava e - sino all'esecuzione della misura stessa - era inserito nel tessuto sociale. Si eccepisce, infine, carenza di attualità delle esigenze cautelari, in ragione del lasso temporale trascorso in cautela.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla 1. 25 febbraio 2022, n.
15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Precisato che la gravità indiziaria non è in discussione né, invero, eccepita, va premesso che, in tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 11031 del 13/02/2018, A, Rv. 272471).
Di conseguenza, e posto che nella motivazione si puntualizza che le condotte maltrattanti si sono protratte nel tempo (essendo iniziate prima del 2014 ed essendosi concluse a febbraio del 2022) e avevano notevole spessore, è vero che il figlio di F.J. si era offerto di ospitare e mantenere il padre. Il provvedimento impugnato spiega però pure che il luogo di restrizione domiciliare non sarebbe stato tanto distante da rendere improbabile uno spostamento fino alla residenza della moglie, in caso di evasione. Va inoltre rilevato, quanto all'asserita illogicità della motivazione nella parte in cui richiede un'impossibile adesione al programma antiviolenza, che l'affermazione si cala in un contesto argomentativo più ampio, in cui i giudici desumono la mancata resipiscenza dell'indagato altresì dalla sua particolare propensione alla violenza, da un suo precedente specifico per maltrattamenti e dalla circostanza che, in sede di interrogatorio, abbia negato l'addebito.
Il rispetto dei criteri di proporzione ed adeguatezza della misura risulta, in definitiva, compiutamente e logicamente argomentato. Né hanno pregio le deduzioni sulla mancanza di attualità del pericolo, stante il breve periodo di tempo intercorso tra l'ultimo episodio violento ai danni della persona offesa, risalente a febbraio 2022 (e denunciato i primi di marzo) e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, datata 8 marzo 2022.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen. Così deciso il 09/02/2023