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Sentenza — n. 11908/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salerno Giuseppe, nato il 03/10/1990 ad Erice avverso l'ordinanza in data 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 11908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A tale riguardo risulta dunque fondata la doglianza incentrata sull'indebito riferimento ad un dato presuntivo, formulato in termini di verosimiglianza, non suffragata nell'attualità da elementi indiziari precisi in ordine alla correlazione tra quella cessione di stupefacenti e l'operatività della famiglia maftosa.

Parole chiave

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traffico di cocaina traffico dei pagamenti crimine organizzato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti reati economici confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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artt. 73 d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Palermo in data 30/08/2022, con cui è stata applicata a Giuseppe Salerno la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 416.bis.1 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salerno Giuseppe, nato il 03/10/1990 ad Erice avverso l'ordinanza in data 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 26/09/2022 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 30/08/2022, con cui è stata applicata a Giuseppe Salerno la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 416.bis.1 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso Giuseppe Salerno tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. sotto il profilo agevolativo. Il Tribunale aveva valorizzato i precedenti a carico di Carmelo Salerno e di Francesco Raia per il reato associativo, nonché il coinvolgimento del Salerno in un più recente processo nel quale era stato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado. Aveva dunque ritenuto verosimile che la somma incassata dal Salerno fosse destinata alla famiglia mafiosa di Paceco e che il regalo atteso da Raia, che aveva operato come intermediario, fosse destinato alla famiglia mafiosa di Marsala, Ma in tal modo il Tribunale partendo da fatto noto, riguardante le pregresse condanne, era giunto alla conclusione che Salerno e Raia anche nel 2019 facessero parte delle famiglie mafiose di Paceco e Marsala e ulteriormente, con doppia inammissibile presunzione, avevano desunto che le condotte fossero finalizzate ad agevolare le rispettive famiglie mafiose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, avente ad oggetto solo la configurabilità dell'aggravante di cui 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo agevolativo, è fondato. Il Tribunale ha solo apoditticamente fatto riferimento all'operatività della famiglia mafiosa di Paceco, in contatto con quella di Mazara del Vallo e di Marsala, in concreto valorizzando una pregressa, ormai remota condanna di Carmelo Salerno per il reato di associativo e una più recente condanna pronunciata in appello, non irrevocabile, di cui tuttavia non è stato rappresentato il concreto sostrato probatorio; inoltre ha genericamente prospettato che la condotta delittuosa costituisca espressione tipica delle forme di collaborazione attivate da soggetti appartenenti alle articolazioni di «cosa nostra», ritenendo verosimile che la somma incassata dai Salerno fosse destinata almeno in parte alla famiglia mafiosa di Paceco e che il «regalo», atteso da Raia per la sua intermediazione, fosse destinato alla famiglia di Marsala.

Tuttavia, a fronte del fatto che l'aggravante, nel presupposto dell'effettiva esistenza dell'articolazione favorita, ha natura soggettiva e si correla alla specifica finalità perseguita dal soggetto agente, condivisa e fatta propria da eventuali concorrenti nel reato (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), non è stato spiegato in che modo potesse dirsi che la condotta di cessione, al di là dei risolti riguardanti Raia e la famiglia di Marsala, potesse dirsi specificamente volta ad agevolare l'operatività di un diverso sodalizio mafioso, individuato nella famiglia di Paceco, peraltro non idoneamente delineato nella sua operatività attuale, ciò tanto più che la disponibilità diretta dello stupefacente faceva capo al figlio Giuseppe, in assenza di specifici riferimenti al coinvolgimento associativo di costui e all'effettiva destinazione della somma costituente il profitto della cessione.

A tale riguardo risulta dunque fondata la doglianza incentrata sull'indebito riferimento ad un dato presuntivo, formulato in termini di verosimiglianza, non suffragata nell'attualità da elementi indiziari precisi in ordine alla correlazione tra quella cessione di stupefacenti e l'operatività della famiglia maftosa.

2. Tenendo conto del fatto che proprio la ravvisata aggravante ha consentito al Tribunale di fondare il giudizio relativo alle esigenze cautelari sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si impone in parte qua l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto segnalato al Tribunale di Palermo, con rigetto delle doglianze in ordine al concorso del ricorrente nel reato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te