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Sentenza — n. 11907/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against reclassification of extortion to arbitrary rights exercise based on evidence of personal debt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11907/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a Palermo Tribunal order reclassifying the crime from aggravated extortion to arbitrary exercise of rights. The Tribunal found that the accused's associate acted as a partner rather than a third party, citing intercepted conversations where the associate claimed personal ownership of the debt. The Court ruled that the lower court's factual assessment was plausible and not manifestly illogical, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; In cassation proceedings, the Court cannot re-evaluate evidence or factual versions unless the reasoning is manifestly illogical, as the lower court retains discretion on the weight and interpretation of proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
arbitrary exercise of rights mafia method aggravation manifest illogical reasoning scope of cassation review factual assessment discretion impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Macaddino Bartolomeo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 29/08/1964 avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Palermo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Silvia Salvador!, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. Giuseppe De Luca, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza adottata da quest'ultimo, in funzione di giudice del riesame, il 26 settembre scorso, là dove ha riqualificato l'incoipazione di concorso in estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finaiità agevolativa mafiosa, mossa a Bartolomeo Macaddino, in quella di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, aggravato dal metodo mafioso. 1.1. Si tratta dell'esazione di un credito, vantato dal Macaddíno nei confronti di tal Quarantino per una fornitura di pesce, che sarebbe stata materialmente curata da tale Gaiazzo, soggetto ritenuto organico all'associazione mafiosa "Cosa nostra" e, in quanto tale, raggiunto da misura cautelare personale nell'ambito del medesimo procedimento. 1.2.

Ha però ritenuto il Tribunale che Gaiazzo abbia agito non come terzo estraneo al rapporto obbligatorio, bensì in qualità di socio del Macaddino (e del fratello di questi), e quindi come titolare del credito rivendicato, derivante da una fornitura di merce regolarmente fatturata. Tanto si desumerebbe - secondo quei giudici - dalle seguenti circostanze, emergenti da conversazioni oggetto d'intercettazione: Gaiazzo ha assunto l'iniziativa di informarsi presso i fratelli Macaddino sul comportamento del debitore Quarantino e si è qualificato a quest'ultimo come «socio» di costoro; egli soltanto ha gestito la trattativa in prima persona, decidendo anche la riduzione del debito; nelle sue conversazioni con l'emissario del Quarantino, tale Siragusa, questi pure esponente mafioso, Gaiazzo rivendica espressamente che «sono i miei soldi» ed anche l'altro gli riconosce che «i grana sono tuoi (...) ti deve portare i grana dei pesci»; la fornitura di pesce dai fratelli Macaddino a Quarantino è documentata dalle fatture; nelle sue conversazioni con Siragusa, Gaiazzo rammenta che a Quarantino «gli ho pagato tremila euro con i soldi miei della delibera, e duemila sono i pesci, ecco perché sono cinquemila (...) tremila euro dalla tasca che ho tirato fuori io».

2. Sostiene il Procuratore della Repubblica ricorrente che tale motivazione sia illogica e frutto di una disamina soltanto parziale delle risultanze investigative. Rileva, anzitutto, come il Tribunale abbia desunto la qualità di socio del Gaiazzo nell'azienda dei fratelli Macaddino soltanto dall'essersi egli qualificato tale con Quarantino, peraltro solamente nella loro conversazione iniziale e "di approccio"; per contro, quei giudici non hanno tenuto in alcuna considerazione l'informativa di polizia secondo cui Gaiazzo ed i suoi familiari non hanno mai avuto partecipazioni societarie o rapporti di lavoro con quell'azienda.

Sarebbero presenti in atti, invece, varie conversazioni da cui si rileverebbe !'estraneità di costui ai rapporti tra i Macaddino e Quarantino. mentre non v'è alcuna emergenza probatoria dimostrativa di suoi pregressi rapporti commerciali con quest'ultimo. Quanto, poi, all'esclusione della finalità agevolativa mafiosa, che, ove esistente, determinerebbe di per sé !a configurabilità del delitto di estorsione anziché della "ragion fattasi", i! relativo assunto -- sostiene l'autorità ricorrente -- non soltanto è immotivato, ma è altresì contraddetto da diverse circostanze di fatto tenute per accertate dallo stesso Tribunale, ovvero: l'intervento del Siragusa, persona già definitivamente condannata per partecipazione alla famiglia mafiosa operante sul territorio della persona offesa; la richiesta, nota ai Macaddino, di una somma superiore all'importo dell'asserito credito per la fornitura di merce; la prospettazione alla vittima dell'impossibilità di proseguire nella sua attività lavorativa se non avesse onorato la richiesta; la natura «non meglio specificata»„ secondo lo stesso Tribunale, della "delibera" sulla quale Gaiazzo fondava la sua maggior pretesa; la perfetta conoscenza, infine, di tutte queste circostanze da parte di Bartolomeo Macaddino, presente all'incontro in cui Gaiazzo ha pesantemente minacciato la vittima.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa del Macaddino, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ribadito, infatti, che Gaiazzo ha agito esclusivamente nel proprio interesse, ricordando in particolare la conversazione in cui questi rimprovera Quarantina per essersi rivolto al Macaddino e non a lui, ed evidenziando l'assenza di qualsiasi riferimento ai fratelli Macaddino nelle conversazioni tra lo stesso Gaiazzo e Siragusa. Sull'ammontare del credito dei Macaddino verso Quarantino, il Pubblico ministero avrebbe travisato il dato documentale costituito dalle fatture, che attesterebbero varie forniture, per un importo complessivo di oltre 18.000 euro, con un residuo debito, per effetto di successivi acconti, proprio di 5.000 euro, Infine, non sarebbe configurabile a carico del Macaddino l'aggravante della finalità agevolativa mafiosa: in primo luogo, per aver Gaiazzo azionato un credito personale, non riconducibile ad attività del sodalizio; in ogni caso, perché quegli non ha mai riportato condanne per appartenenza ad associazione mafiosa, sicché tale sua eventuale qualità comunque non poteva mai essere nota al Macaddino.

5. L'opinione del Collegio è che il ricorso non possa essere ammesso, in quanto volto ad ottenere essenzialmente una rivalutazione del materiale probatorio, che esula dalle competenze del giudice di legittimità. Gli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata - in particolare il riconoscimento, da parte del Siragusa, d& carattere personale dei credito vantato da Gaiazzo («i grana sono tuoi») ed il supporto documentale di quella porzione ulteriore della pretesa da lui azionata ma direttamente riferibile ai fratelli Macaddino - conferiscono alla motivazione una sua plausibilità, sufficiente ad escluderne l'illogicità manifesta e, dunque, a superare il vaglio consentito in questa sede.

Questo non significa che la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito sia l'unica ragionevolmente possibile, ma solo che ; in sede di legittimità, non è sindacabile la valutazione compiuta da quel giudice sulla rilevanza, l'attendibilità o il significato delle fonti di prova, e quindi la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo sulla congruità e la logicità della motivazione. Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi - si ribadisce - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (tra molte altre, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). P.Q.