Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11906/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls Palermo Tribunal order for logical flaws in rejecting mafia aggravating circumstance. The court found the lower court's reasoning contradictory and insufficiently motivated.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's order regarding the rejection of the mafia aggravating circumstance under Article 416-bis. The lower court argued no mafia interest existed, but the prosecution demonstrated this contradicted established facts about the defendants' collaboration. The court ruled the lower court's reasoning was illogical and failed to explain why a significant transaction between mafia members could be purely personal rather than for the family's benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 416-bis, comma 1, n. 1, c.p.; Art. 309, comma 7, c.p.p.: When a lower court's decision contains logical contradictions or fails to provide sufficient motivation for rejecting an aggravating circumstance, the cassation court must annul the order and remand the case for a new judgment with proper reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia aggravating circumstance logical contradiction in reasoning insufficient motivation Article 416-bis remand for new judgment collaboration between mafia factions subjective intent of crime traffico di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis, comma 1, n. 1, c.p.
Art. 309, comma 7, c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudzio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
7, c.p,p..Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Speciale Giuseppe, nato a Partinico il 19/06/1982 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del Tribunale di Palermo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio; udito il difensore dell'indagato, avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo impugna l'ordinanza adottata da quest'ultimo in funzione di giudice del riesame, il 23 settembre scorso, nella parte in cui ha escluso l'agyavante dell'art 416-bis.1, pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 30; del 1990, ipotizzato a carico di Giuseppe Speciale, in relazione ail'acuuisto ed alia detenzione per la vendita di oltre quattro chili di marijuana, dalla quale si sa -ebbero potuto ricavare circa 782 dosi medie singole, Ha osservato il Tribunale: che non sono emerse modalità mafiose nella gestione della vicenda; che non vi sono elementi per ritenere che Speciale abbia posto in essere tale condotta delittuosa nell'interesse della propria famiglia mafiosa di appartenenza; che non è possibile ritenere la consapevolezza, da parte sua, della finalità mafiosa dell'agire delittuoso dei proprio fornitore Di Natale; che l'unico dato certo, ovvero quello per cui tale transazione commerciale è avvenuta tra soggetti appartenenti ad articolazioni diverse dell'associazione mafiosa "Cosa nostra", non è sufficiente ad integrare detta fattispecie aggravante, non bastando l'identità di contesto.

2. Per l'autorità ricorrente, tale motivazione presenta plurimi vizi. Anzitutto, sarebbe illogica. Richiamando il percorso argomentativo seguìto dal primo giudice, il Procuratore circondariale rileva come il delitto in questione rappresenti tipica espressione delle forme di collaborazione illecita tra diverse articolazioni dell'associazione mafiosa, la cui realizzazione si traduce in concreti vantaggi per il sodalizio, anche direttamente di tipo economico, e comunque in un rafforzamento delle possibilità operative dello stesso. In secondo luogo, sarebbe contraddittoria: sia rispetto all'ordinanza custodiale genetica, che delineava gli stabili rapporti illeciti tra le famiglie mafiose di appartenenza di Speciale e Di Natale e la creazione tra le stesse di uno stabile canale di approvvigionamento; sia in riferimento alle ordinanze adottate dal medesimo Tribunale del riesame, in diversa composizione, per il medesimo fatto, nei confronti dello stesso Di Natale e di Michele Vitale, ovvero colui che avrebbe acquistato quella droga insieme a Speciale. in questi provvedimenti, infatti, si evidenzia: che Di Natale rassicurava i propri interlocutori sulla serietà del proprio canale di approvvigionamento, proprio in ragione della sua militanza mafiosa («tanto di rispetto che hanno per me... per chi ho dietro alle spalle io»); che parte del profitto ottenuto dalla cessione di droga in questione è stato consegnato ad un altro mafioso, tale Raia, affiliato alla famiglia di Marsala; che Di Natale aveva organizzato l'importazione di droga dal nord Africa sotto la supervisione di Franco Luppino (anch'egli raggiunto da ordinanza custodiale nel presente procedimento, quale vertice della famiglia di Campobelio di Mazara, e più volte condannato per partecipazione ad associazione mafiosa), con io scopo di destinare parte dei proventi al sostentamento delle famiglie dei detenuti.

Infine, la motivazione sarebbe carente, in punto di estensione allo Speciale dell'aggravante in parola, riconosciuta ai suoi coindagati per io stesso fatto sotto il profilo della finalità agevolativa mafiosa, 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.

4. Il ricorso merita di essere accolto, perché la motivazione dell'ordinanza è affetta da vizi logici evidenti. 4.1. In primo luogo, essa risulta puramente assertiva, tanto quando afferma che non è emerso alcun elemento per ritenere che il fatto sia stato commesso dallo Speciale nell'interesse della famiglia mafiosa di appartenenza, quanto là dove sostiene essere impossibile ritenere che Speciale fosse consapevole della finalità agevolativa mafiosa del suo fornitore Di Natale (pag. 9): affermazioni, entrambe, non sorrette da alcuna spiegazione. 4.2.

Piuttosto, tali enunciati si pongono in stridente contrasto - ed è questo un profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione - con un dato valorizzato dalla stessa ordinanza, poche battute prima, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, allorché il Tribunale pone in rilievo la conversazione tra Speciale e Di Natale, in cui il primo asserisce: «noi facciamo qui una base (..) arriva la roba tua, noi te la vendiamo» (pag. 6). Secondo la sua lettura più lineare, infatti, tale affermazione rappresenta un'offerta di collaborazione non occasionale ("una base") e prestata attraverso un gruppo ("noi te la vendiamo"): e, poiché - secondo quanto la stessa ordinanza dà per acclarato - tale patto d'affari avviene tra soggetti entramb; effettivi al medesimo sodalizio mafioso, il quale annovera tra le sue attività criminali d'elezione il commercio degli stupefacenti, è del tutto illogico ipotizzare che una transazione così significativa come quella in rassegna sia stata condotta da Speciale a titolo esclusivamente personale e non nell'interesse - economico, ma anche di supremazia criminale sul territorio - della propria famiglia mafiosa.

Nella parte in cui, dunque, svaluta tale qualità soggettiva dei contraenti, in assenza di circostanze obiettivamente sintomatiche della dimensione "privata" e personale dell'affare illecito, l'ordinanza si presenta manifestamente illogica e, dunque, anche sotto questo aspetto meritevole di censura.

5. Spetta, dunque, al Tribunale del riesame colmare, ove possibile, tali discrasie logiche, attraverso un supplemento di motivazione, L'ordinanza impugnata dev'essere perciò annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudzio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p,p..Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.