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Sentenza — n. 11757/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of late recusal declaration due to prior knowledge of incompatibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal inadmissible because the recusal declaration was filed too late. The defendant argued he only learned of the judges' incompatibility with the 'Nemea' case after another co-defendant's recusal was accepted, but the court found the incompatibility was already known at the hearing. Consequently, the declaration was deemed untimely under the procedural code, and the defendant was ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 38, Art. 41 cod. proc. pen.; A recusal declaration is timely only if made within the preliminary phase or within three days of knowledge, unless the cause arose during a hearing, in which case it must be presented before the hearing concludes.

Parole chiave

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criminal procedure recusal timeliness of declaration judicial incompatibility prior knowledge of cause procedural inadmissibility grave deficienza del procedimento all'estero domanda tardiva di ricusazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 38, cod.
Art. 41 cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fortuna Giuseppe, nato a Tropea il 24/09/1977 avverso la ordinanza del 27/09/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità per tardività della dichiarazione di ricusazione, proposta da Giuseppe Fortuna nei confronti di due magistrati componenti il collegio giudicante nell'ambito del procedimento penale pendente a suo carico davanti al Tribunale di Vibo Valentia.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto conoscibile la causa di incompatibilità dei due magistrati con il deposito della sentenza emessa nel processo c.d. "Nemea", al quale costoro avevano partecipato come componenti del collegio giudicante, o al più tardi alla data in cui i medesimi magistrati avevano proposto astensione nel procedimento in corso, imponendo al ricorrente l'onere della prova della tempestività della dichiarazione di ricusazione.

Il ricorrente - che non era parte al processo "Nemea" - aveva appreso della incompatibilità dei due giudicanti solo a seguito del riconoscimento dell'incompatibilità per altro imputato, Mancuso. Non si era chiesto alla Corte di appello di riconoscere l'effetto estensivo della ricusazione ma soltanto di prendere atto che la incompatibilità rilevata per l'imputato Mancuso fosse riscontrabile anche per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. A norma dell'art. 38, cod. proc. pen., la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. 2.1.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello correttamente ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente, in quanto la causa di incompatibilità dei due magistrati giudicanti era già nota e resa conoscibile anche al ricorrente già prima dell'udienza, in cui era stata accolta la istanza di ricusazione proposta dal coimputato Mancuso. In particolare, andava considerata la dichiarazione di astensione resa dai due magistrati per le stesse ragioni (aver fatto parte del collegio che, nel citato processo c.d. 'Nemea', si era pronunciato sul medesimo reato associativo).

Va al riguardo rammentato che i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). Nella specie, il rigetto della dichiarazione di astensione era stato comunicato alle parti all'udienza dell'8 settembre 2022.

E pertanto a tale data andava quindi fatto riferimento per valutare la tempestività della dichiarazione di ricusazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del •ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore del