Sentenza — n. 11751/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla relazione di parentela tra Giovanna Calvaruso e Giuseppe Calvaruso, affiliato alla mafia; lo svolgimento di atti di gestione della ricorrente in relazione alla società Intimoda Group srl, di cui non risultava che il fratello fosse socio occulto o titolare di fatto. 4 Th Il provvedimento impugnato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto mancante l'elemento oggettivo necessario a comprovare il trasferimento di risorse finanziarie dai soci occulti alla società tramite l'indagata. Infatti, non basta, per la sussistenza del reato contestato, l'accertamento della disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti formalmente titolare, ma è necessario dimostrare non tanto una specifica provenienza illecita, bensì il conferimento da parte dell'interponente del denaro correlato alla fittizia operazione di trasferimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 11751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo nel procedimento a carico di Calvaruso Giovanna, nata il 31/07/1980 a Palermo avverso l'ordinanza del 29 luglio 2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Palermo con l'ordinanza sopra indicata, accogliendo l'istanza avanzata da Giovanna Calvaruso, ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatale dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. aggravato dall'art. 416-bis.1. cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria Giovanna Calvaruso era responsabile dell'intestazione fittizia a Samuele Anzalone, per il tramite del suocero Cesare Ciulla, della società Intimoda Group srl, punto vendita Yamamay nel centro Commerciale Conca d'Ora, direttamente riconducibile a lei, anche gestrice di fatto, ed al fratello Giuseppe Calvaruso, quest'ultimo destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
Fatto aggravato dalla finalità di agevolazione di Cosa nostra, in Palermo il 5 Aprile 2018. 2.Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica di Palermo articolando i motivi di seguito indicati. 2.1.Con il primo deduce illogicità manifesta della motivazione ex artt. 606, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha escluso gli elementi indiziari del delitto contestato in base ad una errata lettura delle intercettazioni, ed in particolare di quella ambientale del 24 giugno 2017. Il ricorso, dopo avere richiamato le singole attività di captazione (dal giugno 2017 al maggio 2021), ha mantenuto fermo l'assunto accusatorio, escludendo la volontà dell'indagata di aprire un negozio Wycon nel centro Commerciale Conca d'Ora e richiamando, a tal fine, la conversazione telefonica del 28 maggio 2021, tra Cesare Ciulla ed una donna referente di un negozio Wycon, in cui il primo sottolineava di non avere più rapporti commerciali con detta società da circa 5 anni, cioè da prima della conversazione del 24 giugno 2017.
Il ricorso, inoltre, cita le intercettazioni da cui emergeva che il titolare di Wycon, Gianfranco Satta, fosse perfettamente a conoscenza dei progetti di Ciulla e Calvaruso circa l'esistenza e l'operatività del negozio Yamamay nel centro commerciale menzionato e riteneva "suo" Wycon, così escludendo qualsiasi riferibilità di quest'ultimo all'indagata e Ciullo. Infine, si assume illogico il provvedimento impugnato nella parte in cui ipotizzi che l'incontro dell'8 giugno 2017 tra l'indagata, Ciulla e Gianluigi Cimmino, definito patron di Intimoda, fosse finalizzato anche a discutere della "futura nascita di Yamamay Inticonn group Srl, ciascuno per quanto di competenza" per poi escludere che il progetto imprenditoriale riguardasse proprio i negozi con il marchio Yamamay. 2.2.Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 512-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato richiama un orientamento giurisprudenziale non conferente, perché riguardante il sistema delle misure di prevenzione e non il reato contestato, ritenendo che, per l'accertamento di questo non basti né l'accertamento della disponibilità del bene da parte di chi ne risulta formalmente titolare, né la qualità di dominus societario visto che la titolarità sostanziale delle quote non è un concetto sovrapponibile a quello di amministrazione di fatto dell'organismo sociale (Sent. n. 47304 del 2018).
Al contrario, ad avviso del ricorrente, si deve aderire alli orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è necessario che l'indagine si estenda all'accertamento dell'illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto di beni fraudolentemente trasferiti (sentenza n. 28300 del 2019). Peraltro, si osserva in conclusione, nella specie è privo di rilievo che i fondi necessari per il punto vendita Yamamay del centro commerciale Conca d'oro provenissero dall'indagata o da Ciulla, in quanto era stata proprio la ricorrente, e ribadito da Ciulla, ad avere ammesso che le quote dell'azienda del citato punto vendita fossero nella disponibilità sua e del fratello.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva applicato a Giovanna Calvaruso la misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui all' art. 512-bis, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendola la concreta gestrice della società Intimoda Group srl, con punto vendita Yamamay nel centro Commerciale Conca d'Oro, fittiziamente intestata a Samuele Anzalone, di cui erano soci occulti il fratello Giuseppe Calvaruso, già condannato per associazione di stampo mafioso e già sottoposto a misura di prevenzione personale, e Cesare Ciulla, condannato per reati in materia di stupefacenti e suocero di Anzalone, entrambi potenziali destinatari di misure di prevenzione patrimoniale.
Il provvedimento cautelare aveva fondato la motivazione su alcuni dati documentali (la costituzione dell' Intimoda Group srl il 5 aprile 2018 con nomina di Samuele Anzalone, ventitreenne privo di redditi e genero di Cesare Ciulla; l'essere Giovanna Calvaruso dipendente della società 2H srl presso il punto vendita Yamamay, in Via Sciuti) e sulle intercettazioni del giugno 2017, in particolare, quelle dell' 8 e del 20 giugno 2017 ma, soprattutto, l'intercettazione ambientale del 24 giugno 2017. In questa, infatti, Giovanna Calvaruso aveva rappresentato a Luca Savioli (figlio del titolare dell'attività presso cui lavorava Giuseppe Calvaruso) il proprio interesse all'apertura e alla concreta gestione del punto vendita Yamamay, appartenente alla società Intimoda Group srl, nel centro Commerciale Conca d'Oro, di cui era socio occulto il fratello Giuseppe Calvaruso.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. L'impugnazione è stata avanzata, infatti, per sollecitare una rivalutazione delle emergenze investigative e dei dati captativi sulla base di censure di solo merito, senza riuscire a mettere in discussione la tenuta logico-argomentativa del provvedimento impugnato. Con motivazione completa e logica, non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale di Palermo, ha escluso la gravità indiziaria a carico della ricorrente in base ad una diversa interpretazione della menzionata intercettazione ambientale, operata avendo di vista il più ampio ragionamento svolto tra i due interlocutori e testualmente riportato alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza.
Secondo il provvedimento impugnato, infatti, la conversazione dei 24 giugno 2017 (così come quella del 20 giugno 2017 tra Cesare Ciulla e Giuseppe Calvaruso) aveva riguardo all'apertura di un negozio ad insegna Wycon come, peraltro, sostenuto in sede di interrogatorio di garanzia dall'indagata, e non ad un negozio Yamamay, appartenente alla società Intimoda Group srl. A fronte di ciò, le deduzioni su cui si fonda il motivo di ricorso non sono idonee a vulnerare il ragionamento probatorio, in quanto non prospettano il travisamento di specifici elementi di per sé idonei a disarticolare la trama ricostruttiva e, per contro, muovono dalla necessità di una complessiva riconsiderazione del dato probatorio, in funzione di esiti valutativi diversi, ciò che non è consentito in questa sede. 4.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1.
Il Tribunale di Palermo ha escluso la sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori in quanto, una volta attribuite le conversazioni ad altra società, gli unici indizi sono costituiti da due elementi di per sé insufficienti quali:
1) la relazione di parentela tra Giovanna Calvaruso e Giuseppe Calvaruso, affiliato alla mafia;
2) lo svolgimento di atti di gestione della ricorrente in relazione alla società Intimoda Group srl, di cui non risultava che il fratello fosse socio occulto o titolare di fatto. 4 Th Il provvedimento impugnato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto mancante l'elemento oggettivo necessario a comprovare il trasferimento di risorse finanziarie dai soci occulti alla società tramite l'indagata. Infatti, non basta, per la sussistenza del reato contestato, l'accertamento della disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti formalmente titolare, ma è necessario dimostrare non tanto una specifica provenienza illecita, bensì il conferimento da parte dell'interponente del denaro correlato alla fittizia operazione di trasferimento.
Nel caso di specie non risulta che siano state svolte indagini né sulle risorse economiche impiegate per l'acquisto della società di gestione della Yamamay, cioè la società Intimoda Group srl; né sulla loro riconducibilità a coloro che ne sono ritenuti gli effettivi titolari ovverosia il fratello dell'indagata e/o l'altro socio occulto (Cesare Ciulla), rendendo così le censure del ricorso volte solo a generiche ricostruzioni alternative inidonee comunque ad integrare la provvista indiziaria della fattispecie contestata. 4.2. Perché si possa ritenere sussistente la "fittizia attribuzione della titolarità" è necessario che il bene (o la società) sia stato acquistato (o realizzato) con risorse del soggetto che intende schermare il proprio investimento patrimoniale perché, proprio attraverso detta condotta, è in grado di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione attribuendo fittiziamente la titolarità formale a terzi.
Questo è il motivo per il quale, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, è indispensabile verificare a chi appartiene la provvista per l'acquisto (o la realizzazione) del bene (o della società). In conclusione, risulta che nella fase investigativa è stato trascurato proprio il nucleo centrale che connota, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., non bastando, neanche sotto il profilo indiziario, dimostrare la sola gestione ed amministrazione di fatto dell'organismo sociale (Sez. 6, n. 47304 del 20/06/2018, Rocca, non mass.;
Sez. 6, n. 5231 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128).
5. Sulla base di quanto argomentato ne consegue l'inammissibili