Italian court dismisses appeal on peculato charge against non-public official exercising de facto public functions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Andreina Abbondanza's appeal against her conviction for peculato, a crime involving the misappropriation of public funds. The defendant argued that she lacked the requisite power to manage public money because she was not a formal public official, despite having de facto control over the bank account. The court held that the crime is consummated by the arbitrary exercise of public functions, regardless of the formal organizational structure or the specific legal status of the individual performing the duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. pen.; The crime of peculato is consummated by the arbitrary exercise of public functions, rendering the formal legal status of the agent irrelevant when they de facto manage public funds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Abbondanza Andreina, n. Napoli 16/064954 avverso la sentenza n. 7644/22 della Corte di appello di Roma del 06/07/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. Carlo Taormina, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, riportata in primo grado, di Andreina Abbondanza alla pena di un anno, sette mesi e ventidue giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di cui agli art. 81, 314 cod. pen. e in relazione all'appropriazione della somma di 24.000,00 euro in danno dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, appropriazione commessa dal settembre 2011 al dicembre 2012 in qualità di addetta de facto alla gestione della contabilità dell'ente in collaborazione con una funzionaria, dopo avere assolto al medesimo incarico dal 2005 al 2007 in forza di regolare contratto di assunzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 314 cod. pen. per avere i giudici di merito ritenuto la configurabilità del delitto di peculato nel comportamento di soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione, carente in fatto ed in diritto del potere di maneggio di denaro pubblico, in relazione a fattispecie di accesso telematico indebito al conto bancario dell'ente con trasferimento di fondi su proprio conto corrente. La tesi difensiva è che, pacifico il principio secondo cui il cd. possesso qualificato dante luogo al peculato non nasce solo dalla competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma da qualsiasi rapporto anche occasionale o arbitrario che consenta al soggetto di inserirsi nella disponibilità del denaro, deve, tuttavia, sussistere un rapporto che simuli la funzione in fatto, atteso che solo l'esistenza di un rapporto e non già di un singolo, autonomo atto criminale, può determinare quella disponibilità del denaro pubblico che è per un verso l'essenza del maneggio e par altro verso la situazione agevolatrice dell'indebita appropriazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La ricorrente fa mostra di conoscere compiutamente i principi elaborati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità in tema di esercizio di fatto o arbitrario di funzioni pubbliche, ma introduce alcuni argomenti - il principale dei quali consistente nell'asserita impossibilità di configurare dette situazioni quando la condotta si traduca in uno o più atti criminali - che si palesano per meri artifici argomentativi tesi a rendere inoperanti gli approdi ermeneutici della giurisprudenza. È stato, infatti, più volte affermato che in tema di peculato, è irrilevante per la consumazione che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il reato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (tra molte, v.
Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998) L'atto criminale di cui parla la ricorrente altro non è, infatti, che la qualificazione giuridica ex post - per l'appunto in termini di peculato - della condotta appropriativa, indifferentemente attuata nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio. Nel caso in esame, stando all'imputazione, la ricorrente aveva la disponibilità esclusiva della chiavetta USB che le consentiva di effettuare prelievi on line dal conto corrente bancario intestato all'ente (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) di cui continuava di fatto ad occuparsi della contabilità, pur essendo mutato nel tempo l'inquadramento giuridico del suo rapporto di lavoro (assunzione a progetto, collaborazione esterna con rimborso spese, assunzione a tempo determinato).
Trattasi di profilo, tuttavia, del tutto irrilevante rispetto all'esercizio di fatto di funzioni pubbliche, che ha costituito la condizione per condotte appropriative tanto reiterate quanto, stando alle pronunce di merito, pacificamente ammesse dall'imputata nel corso dei precedenti gradi del giudizio. Nell'omogeneo panorama giurisprudenziale sopra ricordato, si deve, peraltro, segnalare il precedente formalmente contrario costituito da Sez. 6, n. 45084 del 19/01/2021, Genazzani, Rv. 282290 determinato, tuttavia, dalla obiettiva peculiarità della fattispecie (appropriazione da parte di un medico svolgente attività libero-professionale in regime di 'intramoenia allargata', delle somme di denaro versate direttamente dai pazienti come corrispettivo delle prestazioni sanitarie, in assenza di compiuto accertamento della legittimità di tale prassi e del legame funzionale tra attività dell'imputato e disponibilità delle somme stesse), ciò che induce il Collegio a rigettare l'impugnazione, piuttosto che dichiararla inammissibile.3.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, 27