Italian extradition appeal dismissed due to client's death after appeal judgment was rendered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's extradition order without remittal because the appellant, Emanuele Alabiso, died on January 28, 2023. The defense argued the appeal violated legal requirements for surrender regarding the alleged 1987 crimes, but the court focused on the procedural extinction of the case. Since the death occurred after the appeal was filed, the extradition proceedings were automatically terminated, rendering the original judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.: The death of the appellant after the filing of an appeal extinguishes the extradition proceedings, necessitating the annulment of the appealed judgment without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Alabiso Emanuele, nato a Gela il 22/05/1958 avverso la sentenza del 09/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di Emanuele Alabiso, richiesta dal governo della Germania per il suo perseguimento penale per i reati di tentativo di omicidio e di tentata rapina commessi nel 1987.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneril - difensore di Emanuele Alabiso, denunciando i motivi di seguito enunciati ne imiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per mancanza dei presupposti legittimanti la consegna. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto i reati, oggetto della domanda estradizionale, non prescritti secondo la legge sia dello Stato richiedente e dell'ordinamento italiano. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Preliminarmente va rilevato che il difensore ha comunicato il sopravvenuto decesso del ricorrente e ha allegato, a corredo della segnalazione, il certificato di morte.
2. Il Collegio rileva che dal certificato di morte, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di Ravenna, risulta che il ricorrente è deceduto in quel Comune il 28 gennaio 2023, successivamente alla proposizione del ricorso. Tale evento comporta l'estinzione della procedura di estradizione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Cos