Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11359/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defense lawyer's lack of special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano because the defense lawyer lacked a special power of attorney. The appellant, represented by an attorney without the required specific authorization under Article 122 of the Code of Criminal Procedure, sought to correct a factual error. The court ruled that without this specific representation, the lawyer could not file the appeal, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: An extraordinary appeal for correction of a factual error filed by a defense lawyer without a special power of attorney is inadmissible for lack of subject standing.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal factual error correction special power of attorney defense representation lack of standing inadmissible appeal procedural defect violazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
20180 15/03/2022, Minzoturo; Rilevato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione dì un errore di fatto proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 122 c.p.p.
pen., dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
20180 15/03/2022, Minzoturo; Rilevato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione dì un errore di fatto proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 122 cod. proc. pen
pen., dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014
Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011
264049; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, dep.
Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012
252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Napoli Pasquale, nato a Melicucco il 08/04/1963 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorrente, per il tramite del suo difensore, avvocato Renato Vigna, ha presentato ricorso straordinario avverso Sez. 2, n. 20180 15/03/2022, Minzoturo; Rilevato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione dì un errore di fatto proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264049; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, dep. 2012, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246); Rilevato che non risulta che il difensore di Paquale Napoli fosse munito di procura speciale; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis