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Sentenza — n. 11358/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order in 'ndrangheta association case citing credible informant statements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11358/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain pre-trial detention. The appellant argued that evidence relied on generic statements and lacked proof of his presence in vehicles or role as a mastermind in extortion schemes. The court rejected these claims, citing credible, independent informant testimonies and intercepted calls that confirmed the appellant's functional role within the criminal organization despite his temporary absence.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; The court holds that credible, independent statements from informants, corroborated by intercepted communications, suffice to establish grave indications of guilt and justify pre-trial detention even if the suspect has temporarily distanced himself from the crime scene.

Parole chiave

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pre-trial detention ndrangheta association credible informants intercepted communications mafia historical crimes custodia cautelare grave indications of guilt altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
mafie storiche e in virtù della presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod.
Art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen.
20, confermando per il resto il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere 'ndranghetista (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919
tempo silente, quando manchino elementi da quali desumere in modo inequivoco la rescissione del vincolo con il sodalizio criminoso (sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919).
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Greco Francesco, nato a Cosenza il 11/02/1974 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. P'2`

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in veste di giudice del riesame, annullava l'ordinanza impugnata in relazione al capo di imputazione n. 20, confermando per il resto il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere 'ndranghetista (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen.), nonché per numerosi delitti di estorsione, tentata e consumata, e di usura aggravate dal metodo mafioso (capi 1, 10, 11, 12, 35, 36, 80 e 81).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore di Francesco Greco, avvocato Osvaldo A. Rocca, che articola un unico motivo in cui deduce erronea applicazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari in rapporto all'associazione di stampo 'ndranghetista. Per dimostrare la partecipazione di Greco all'associazione, il giudice del riesame muove dai reati-fine, nonostante il ricorrente non sia menzionato nelle risultanze probatorie sino agli anni 2017 e 2018 - quando compare nel materiale captativo in relazione a sporadici episodi - per poi addirittura scomparire a fine 2018, in quanto si allontana da Cosenza.

Le accuse nei suoi confronti si basano sulle dichiarazioni dei collaboratori Zaffonte e Montemurri: generiche le prime; prive di riscontri le seconde; ciò nondimeno, ritenute affidabili dal Tribunale. Incerta è inoltre l'identificazione di Greco in relazione ai capi 10, 11 e 12, relativi ad ipotesi di estorsioni tentate. Nella richiesta di misura cautelare, infatti, si fa riferimento alle captazioni e al tracciamento mediante GPS di una vettura Fiat in uso (e non intestata) a Greco, ma mancano elementi da cui desumere che Greco si trovasse in tale vettura nei giorni e nelle ore indicati.

Quanto ai capi 35 e 36 è contestata a Greco un'ipotesi usuraria ed estorsiva ad danni di Rosina Pulice in qualità di mandante. Tuttavia, leggendo la motivazione della richiesta di misura cautelare non risulta affatto che Greco fosse il mandante e il Massimo Benvenuto l'esecutore, essendo, il giorno 25 agosto 2018, il primo rimasto in auto in doppia fila mentre il secondo raggiungeva la persona offesa per farsi consegnare il denaro ed essendosi Greco successivamente limitato - il 31 ottobre 2018 - ad inviare alla stessa persona offesa un messaggio, invitandola a contattarlo perché "Massimo non c'era".

Il Tribunale non risponde a queste specifiche deduzioni. Il venir meno dell'accusa del capo di imputazione n. 20, che attesta l'estraneità dell'indagato al prestito in favore di Giovanni Cara, figlio di Pulice, conferma la ricostruzione difensiva.Ai capi nn. 80 e 81 è contestato a Greco di aver dato un contributo a Roberto Porcaro perché costringesse l'imprenditore Calderaro, in occasione dell'Oktoberfest, ad avvalersi dell'attività di Caputo, titolare di una società di sicurezza, sebbene non risulti dalle intercettazioni alcuna forma di interessamento attivo da parte di Greco ed emerga, anzi, come Roberto Porcaro si fosse già mosso in tal senso.

A fine ottobre 2018 Greco scompare inoltre dalle intercettazioni - nell'ordinanza si presume a causa di un ammanco di denaro a lui addebitato - senza però che vi siano elementi a sostegno nemmeno di tale ipotesi. In sintesi, dal compendio indiziario non emergono la partecipazione dell'indagato all'associazione sotto il profilo della continuità nel tempo, né la consapevolezza del progetto criminoso del sodalizio, bensì soltanto, eventualmente, sporadici contatti con Porcaro, senza che possa desumersi che stesse eseguendo gli ordini di questo o che avesse dato seguito ad un preciso progetto criminoso.

Infine, essendo stata l'ordinanza eseguita a distanza di quattro anni dall'ultima intercettazione (episodio di Rosaria Pulice), difetta il requisito dell'attualità.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Completa ed esente da vizi logici, men che meno manifesti, appare la motivazione del provvedimento impugnato là dove argomenta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Francesco Greco all'associazione 'ndranghetista. 2.1. Coerentemente l'ordinanza argomenta la sussistenza del fumus delicti in relazione agli specifici episodi delittuosi contestati, per i quali è desumibile dalle inequivoche e plurime intercettazioni, ma anche in relazione all'ipotesi associativa. I giudici del riesame precisano, infatti, che Greco è stato indicato da due collaboratori come affiliato e uno degli uomini di maggior fiducia ("luogotenente") di un capo-cosca (Roberto Porcaro), per conto del quale si occupava stabilmente della gestione degli affari malavitosi, dal traffico di droga alle estorsioni.Ritengono poi i collaboratori attendibili poiché le loro dichiarazioni «sono state rese in modo del tutto indipendente tra loro ed in diverse fasi del procedimento: nessun serio e concreto elemento ha rilevato che esse siano state frutto di preventiva concertazione o che abbiano tratto origine da medesime fonti informative», aggiungendo che «sotto il profilo della credibilità oggettiva le dichiarazioni riportate si sono mostrate scevre da significative contraddizioni e da rilevanti vizi di precisione, costanza e coerenza».

Soprattutto, a riscontro di tali dichiarazioni, riportano intercettazioni dello stesso Francesco Greco, da cui emerge la chiara funzionalizzazione del suo agire ai programmi criminosi di Roberto Porcaro. Di conseguenza, una volta accertato lo stretto rapporto con un soggetto ritenuto dai giudici di merito capo-cosca e provata la continuativa realizzazione di delitti di estorsione ed usura per conto dello stesso, in modo tutt'altro che incoerente desumono l'esistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione. 2.2.

Manifestamente infondata è altresì l'eccezione relativa all'attualità delle esigenze cautelari, alla quale il Tribunale di Catanzaro replica richiamando la giurisprudenza di legittimità che, per le c.d. mafie storiche e in virtù della presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, reputa irrilevante il c.d. tempo silente, quando manchino elementi da quali desumere in modo inequivoco la rescissione del vincolo con il sodalizio criminoso (sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). Il provvedimento impugnato aggiunge peraltro che, nel caso di specie, le emergenze investigative hanno reso la dimensione di un'affiliazione di lungo corso dell'indagato e di un legame mai risolto, precisando, quanto al dedotto allontanamento di Greco da Cosenza, che tale allontanamento - ascritto all'esigenza di evitare ritorsioni a causa di un ammanco nelle casse dell'associazione, del quale era stato incolpato lo stesso Greco - si colloca nei primi del mese di ottobre 2018, ma che i rapporti tra Greco e Porcaro ripresero già a partire dalla metà del mese stesso.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen. In ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente.,y,(

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti