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Sentenza — n. 11353/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention citing lack of new evidence and valid double presumption for mafia crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11353/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zuccaro against the appellate court's detention order inadmissible. The appellant argued that new evidence proved his innocence and that the 'double presumption' regarding mafia association should be rebutted by his brother's lighter sentence. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical and sufficient given the appellant's apical role in the criminal group and the absence of concrete evidence proving his retraction from the association.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The Court holds that appeals challenging detention based on the 'double presumption' for mafia crimes are inadmissible when the lower court has already addressed new facts without logical contradictions and no concrete evidence proves the suspect's retraction from the criminal association.

Parole chiave

Generato dall'IA
double presumption mafia custodia cautelare in carcere reati associativi impugnazione ordinanza cautelare presunzione di colpevolezza carcerazione preventiva eccessiva carcerazione cautelativa carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 416-bis c.p.
Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, desunte sulla base della mera presunzione derivante dalla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati da questa corte in merito alla "doppia presunzione" prevista in tema di reati associativi ex art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zuccaro Rosario, nato a Catania il 14/3/1982 avverso l'ordinanza emessa il 10/10/2022 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato Salvatore Centorbi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Zuccaro avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorrente impugna tale pronuncia formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale avrebbe illogicamente valutato gli elementi nuovi portati a supporto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura. In particolare, nell'appello era stata richiamata l'attenzione: sulle sopravvenute risultanze dell'istruttoria dibattimentale, dalla quale sarebbe emersa l'estraneità dello Zuccaro rispetto alle ipotesi di estorsione a lui contestate; sulla condanna nei confronti di altri soggetti in relazione all'estorsione realizzata nei confronti dei titolari del medesimo locale commerciale che, secondo l'accusa, sarebbero stati oggetto di condotte estorsive da parte dello Zuccaro; sull'emissione di una ordinanza cautelare, in altro procedimento, a carico dei partecipi del gruppo di "San Cocimo", tra i quali non figura lo Zuccaro; sull'intervenuta revoca della misura cautelare disposta, in questo procedimento, nei confronti del fratello Filippo Zuccaro e Giovanni La Spina. 2.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, desunte sulla base della mera presunzione derivante dalla contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., senza tener conto del tempo "silente" trascorso dalle ultime condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui ripropone le medesime questioni dedotte dinanzi al Tribunale, limitandosi a ribadire il diverso punto di vista della difesa, ma senza evidenziare vizi motivazionali tali da assurgere alla manifesta illogicità o contraddittorietà. Invero, il Tribunale del riesame ha evidenziato una pluralità di elementi alla luce dei quali i fatti sopravvenuti, addotti dal ricorrente, risultano privi di effettiva idoneità a rimettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, è stato evidenziato che, in relazione al fatto estorsivo sul quale hanno deposto in dibattimento i testi Scardilli e Coniglione, il Tribunale ha ritenuto che la mera presenza dell'imputato ai colloqui aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di sicurezza presso il locale era idonea a realizzare la fattispecie dell'estorsione ambientale. È stato, altresì, segnalato come lo Zuccaro abbia partecipato armato ad un incontro con Scardilli e Coniglione, circostanza di per sé indice della condotta intimidatoria (si veda p.2 e3). È stata fornita idonea giustificazione delle ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'intervenuta condanna, in altro procedimento, di soggetti diversi dallo Zuccaro in ordine all'estorsione ai danni dei gestori del locale denominato "ECS Dogana", precisando che i predetti sarebbero stati vittima non solo dell'estorsione perpetrata dal gruppo di riferimento dello Zuccaro ma, in tempi diversi, anche dell'estorsione compiuta da altro clan malavitoso (p.3).

Parimenti non dirimente è stata considerata l'emissione di una ulteriore ordinanza cautelare a carico di soggetti diversi dal Zuccaro, ma pur sempre relativa all'appartenenza al medesimo clan mafioso. Orbene, quanto detto dimostra che il Tribunale si è puntualmente occupato dei motivi dedotti con l'appello, fornendo una motivazione logica e coerente, rispetto alla quale non è consentito sollecitare una rilettura nel merito in sede di legittimità.

3. Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alle censure mosse con il secondo motivo di ricorso, relativamente alla ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelarí e della presunzione di idoneità della sola custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati da questa corte in merito alla "doppia presunzione" prevista in tema di reati associativi ex art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente si è limitato a dedurre che tali presunzioni non sono assolute e che le stesse possono essere superate a fronte di elementi concreti dai quali desumere l'avvenuto recesso dall'associazione o l'adeguatezza di misure meno afflittive.

A fronte di tali principi - astrattamente condivisibili - non sono emersi nel giudizio di merito elementi concreti e idonei a far ritenere superate le predette presunzioni. In particolare, è immune da censure il giudizio espresso dal Tribunale circa la mancanza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'avvenuto recesso del ricorrente dall'associazione. Peraltro, il Tribunale ha anche offerto una giustificazione - logica e non contraddittoria - circa la diversa sorte della vicenda cautelare che ha riguardato Filippo Zuccaro e Giovanni La Spina, evidenziando come questi, a differenza del ricorrente, presentano una posizione meno gravata, in quanto il primo è imputato del solo reato associativo, mentre il secondo di un episodio di estorsione.

Il ricorrente, invece, risulta aver svolto un ruolo apicale nel sodalizio criminale e gli vengono contestati una pluralità di reati, sicchè risulta giustificato il diverso trattamento cautelare.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod. p