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Sentenza — n. 11351/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preliminary seizure order due to lack of concrete evidence and missing periculum in mora reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary seizure order issued by the Trial Court of Matera against the defendant. The defendant argued the order lacked sufficient motivation regarding the crime's configurability and the risk of delay, while the Public Prosecutor requested annulment. The Court ruled that the lower court failed to verify concrete evidence for the crime and omitted required reasoning on the risk of delay, violating statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 324, c.p.p.: The preliminary seizure order must contain concrete verification of crime indicators and specific reasoning on the risk of delay, rejecting abstract or automatic decisions based solely on the nature of confiscation.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary seizure risk of delay concrete evidence confiscation proceedings lack of motivation public officials annulment with remand confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nonostante un difforme indirizzo giurisprudenziale, questo Collegio ritiene maggiormente condivisibile il più recente orientamento secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod.
Art. 324, c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell'art. 324, c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33965 del 13 aprile 2021, Pandolfo
Sez. Un., n. 23 del 23 novembre 1996, Bassi
Corte cost. n. 48 del 1994
206658; sul tema anche Corte cost. n. 48 del 1994).
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni
Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione
279927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv.
Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento
265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv.
Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli
Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani
260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv.
Sez. 6, n. 32582 del 5 luglio 2022, Guarrera
Sez. 6, 3 novembre 2022, Sailis
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Gravina Francesco Paolo, nato a Matera il 20 maggio avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del Tribunale di Matera; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio; letta la memoria scritta del difensore dell'indagato, Avvocato Leonardo Pace, che si è associato alle richieste del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Matera con ordinanza in data 7 settembre 2022 ha confermato l'ordinanza emessa dal locale Gip in data 12 luglio 2022 con la quale è stato, tra l'altro, disposto nei confronti di Gravina Francesco Paolo il sequestro preventivo della somma di euro 201.617,92 - in relazione ad una serie di contestazioni, in concorso con altri soggetti, per i reati di truffa aggravata - e delle ulteriori somme di euro 22.800, di euro 22.800 e di euro 36.515,67 - per tre episodi di corruzione.

2. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi, tre attinenti al difetto assoluto di motivazione in ordine alla configurabilità dei delitti contestati, che costituiscono il presupposto delle misure reali, il quarto relativo al difetto di motivazione in ordine al periculum in mora ed il quinto che denuncia la violazione di legge in ordine al "principio solidaristico" del titolo ablativo tra i diversi coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In merito al fumus commissi delicti, l'ordinanza impugnata, dopo avere riportato in nota le contestazioni provvisorie a carico degli indagati, così motiva (pag. 5): "Ad ogni modo nella specie le imputazioni provvisorie enunciano i fatti in maniera precisa la condotta, il contributo concretamente prestato e il danno comunque configurabile per la pubblica amministrazione inteso, quanto alle ipotesi di truffa, anche come libertà di scelta dell'ente pubblico per il pregiudizio valutabile sul piano patrimoniale (quantomeno quale danno morale) sofferto in seguito alla mancata nomina del miglior contraente oltre che come risparmio del denaro pubblico e, quanto alla vicenda descritta al capo g2) [ipotesi di truffa aggravata], nella differenza tra il maggior esborso di denaro pubblico, Identiche considerazioni vanno espresse con riferimento alle doglianze affidate allo strumento di riesame in relazione alle ipotesi criminose di corruttela: i capi di imputazione riportati in nota descrivono compiutamente le singole condotte y 2 ricostruite alla stregua delle captazioní richiamate nella ordinanza del giudice per le indagini preliminari".

3. Si tratta di motivazione non rispettosa del principio affermato, tra le altre, da Sez. 6, n. 33965 del 13 aprile 2021, Pandolfo, secondo cui in tema di riesame avverso decreto di sequestro preventivo ciò che "deve essere in concreto verificato, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'Accusa, è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro; il Giudice non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.

Al giudice spetta il dovere d'accertare la sussistenza del c.d. "fumus commissi delicti", che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi, ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale" (così, testualmente, Sez. Un., n. 23 del 23 novembre 1996 - dep. 1997, Bassi, Rv. 206658; sul tema anche Corte cost. n. 48 del 1994). Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso.

È necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroní, Rv. 279927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921)".

4. Inoltre, l'ordinanza impugnata risulta carente di idonea motivazione anche in ordine al periculum in mora, avendo il Tribunale del riesame ritenuto che detto presupposto non sia necessario nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione ai delitti contro la PA. Nonostante un difforme indirizzo giurisprudenziale, questo Collegio ritiene maggiormente condivisibile il più recente orientamento secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 32582 del 5 luglio 2022, Guarrera, Rv. 283619;

Sez. 6, 3 novembre 2022, Sailis, ove si è rilevato che "le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in moray 4. Per le suesposte ragioni si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinchè il giudice del riesame, alla luce dei principi sopra indicati, verifichi la sussistenza dei presupposti necessari per legittimare il mantenimento del sequestro preventivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell'art. 324, c