Cassation annuls peculato conviction for tax collector as new law reclassified conduct as administrative offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for peculato without remitting the case. The appellant argued that a 2020 law change reclassified him as the direct tax obligor rather than a collecting agent, removing the criminal nature of the offense. The court agreed, citing a subsequent 2021 law that retroactively confirmed this reclassification and established administrative sanctions instead of criminal penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5-quinquies, legge 215/2021; Art. 180, comma 3, d.l. 34/2020: The retroactive application of a law reclassifying a tax collector as the direct obligor transforms the non-payment of taxes from a criminal peculato into a purely administrative offense, thereby extinguishing the criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santelli Vanni, nato a Borgo san Lorenzo (FI) il 23/04/1957 avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore ricorrente, avv. Michele Verrucchì, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Vanni Santelli, attraverso il proprio difensore, chiede di annullare la sentenza della Corte di appello di Firenze del 1° marzo 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di pecuiato, a lui addebitato per non aver riversato al Comune di Borgo San Lorenzo le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, quale gestore di struttura ricettiva. Egli sostiene che - per effetto, dell'art. 180 comma 3, dl. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 dei 2020 -il fatto non sia !:-.;iù previsto come reato, prche: 9 ( a) essendo l'albergatore divenuto soggetto direttamente obbligato al versamento dell'imposta e non più agente riscossore per conto dell'ente pubblico, è mutata la qualifica soggettiva dell'autore della condotta: qualifica che, trattandosi di reato proprio, costituisce un elemento costitutivo della fattispecie e non esterno ad essa;
b) le somme che il gestore della struttura riscuote in tale sua nuova veste non sono più di pertinenza ab origine della pubblica amministrazione;
c) la novella ha esplicitamente previsto l'applicazione, in tali casi, esclusivamente di sanzioni amministrative.
2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile, pur essendo stato depositato oltre il termine di quindici giorni da quello dell'adozione della sentenza impugnata, assegnato dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per l'impugnazione delle sentenze - come quella in esame - depositate in udienza con motivazione contestuale. Il processo d'appello, infatti, si è svolto con il rito cd. "cartoiare", disciplinato dall'art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, il quale prevede, al comma 3, che il dispositivo della decisione sia comunicato alle parti, senza tuttavia indicare un termine entro il quale tale adempimento debba avvenire.
Dunque, benché l'art. 585, cod. proc. pen., norma generale in tema di termini per l'impugnazione, non sia stato modificato dalla disciplina emergenziale e non preveda, pertanto, alcuna regola speciale per l'impugnazione delle sentenze emesse all'esito di udienza "da remoto" (tenuta, cioè, a norma dell'art. 23, comma 9, stesso dl., richiamato dall'art. 23-bis, cit.), elementari esigenze di garanzia per tutte le parti processuali e di coordinamento tra le due norme impongono di ritenere che il termine per impugnare di quindici giorni debba farsi decorrere non dal deposito della sentenza in cancelleria, bensì dalla comunicazione della stessa alla parte interessata.
Nello specifico, tanto è avvenuto il 14 marzo 2022, sicché il ricorso, depositato il successivo giorno 24, è tempestivo.
2. Esso, inoltre, è fondato. In tema di peculato, deve escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, in quanto l'art. 5-quinquies, legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ha espressamente attribuito valenza retroattiva al comma 1-ter dell'art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020), il quale ha attribuito la qualifica di responsabile d'imposta a tale operatore turistico - a fronte della previgente disciplina, che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo - nonché alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agii ordinari criteri di diritto intertemporale in materia di illeciti amministrativi (Sez. 6, n. 12515 del 10/03/2022, Moiraghi, Rv. 283463;
Sez. 6, n. 9213 del 15/02/2022, Khvostova, Rv. 282997).
3. La sentenza impugnata dev'essere perciò annuilata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è prev isto dalla legge come rea