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Ordinanza — n. 11153/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Palumbo inadmissible on procedural grounds. The defendant personally signed the petition, whereas the law requires such documents to be signed by a qualified lawyer. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if the petition is signed personally by the accused rather than by a lawyer enrolled in the special register.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified lawyer mandate special register enrollment procedural defect dismissal diritto di ottenere una decisione difetto di legittimazione del ministero pubblico censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Palumbo Vincenzo, nato a Torre Annunziata il 25.10.1983 avverso la sentenza del 16/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0