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Sentenza — n. 11143/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated injuries and slander, upholding evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo Gallo inadmissible, affirming the lower court's conviction for aggravated injuries and slander. Gallo argued that the evidence was insufficient due to his physical inferiority, psychological fragility, and the absence of the alleged weapon, while contending he was the actual victim of an assault. The court rejected these claims, ruling that the victim's testimony was corroborated by medical records and police reports regarding a broken intercom and blood, thereby establishing the necessary proof for the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 582, 585, 368 cod. pen.; Art. 4, comma 2, legge 110/1975; The court holds that the absence of a physical weapon does not preclude the conviction for aggravated injuries when corroborated by medical evidence and witness testimony, and that a victim's counter-attack does not negate the intent required for slander.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated injuries slander conviction evidence sufficiency weapon absence victim counter-attack probative standard Italian criminal law lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582, 585 cod. pen.
110, e confermava invece la condanna dello stesso per i reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) e calunnia (art.
Art. 368 cod. pen.
pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di Claudio Corrao.
Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Angelo Gallo per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di Claudio Corrao.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
La Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'insegnamento di Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.
Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli
Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina
266730; Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina, Rv.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Gallo Angelo, nato a Naro il 27/08/1960 avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Angelo Gallo per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, e confermava invece la condanna dello stesso per i reati di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen.) nei confronti di Claudio Corrao.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso Angelo Gallo che, per il tramite del suo difensore, avvocato Salvatore Re, articola i seguenti tre motivi di ricorso. 2.1. Erronea applicazione della legge penale per erronea applicazione delle prove. I giudici non avrebbero raggiunto lo standard probatorio della ragionevole certezza, in relazione ai fatti di reato, non avendo debitamente considerato le peculiarità psicologiche di Gallo, fragile ed emotivamente labile, con agito puerile e di protesta, incline a comportamenti petulanti, ma non minacciosi; avrebbero trascurato l'evidente inferiorità fisica di Gallo rispetto alla parte offesa Corrao, suo cognato, per ragioni di statura ed anche, all'epoca dei fatti, di condizioni di salute; avrebbero tralasciato di valutare che il mancato rinvenimento del cacciavite con cui Gallo avrebbe ferito Corrao non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle lesioni, peraltro reciproche.

La Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell'insegnamento di Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, la quale sollecita i giudici nella ricerca di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa quando vi sia stata costituzione di parte civile, così come, deve inferirsi, in ogni caso in cui la narrazione della persona offesa possa essere inquinata da interessi di natura economica, il che accadeva nel caso di specie in cui, oltretutto, le denunce-querele erano reciproche. 2.2. Erronea applicazione della legge penale per errata valutazione delle prove in merito alla calunnia.

L'imputato riteneva a buon diritto di essere stato vittima dell'aggressione fisica da parte del cognato, che gli aveva procurato una contusione addominale attestata da certificato medico e guaribile in cinque giorni. Mancava dunque il dolo di calunnia. 2.3. Violazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle lesioni. Poiché non è stato rinvenuto il cacciavite ed essendo l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa offuscata dalla presenza di interessi economici in capo alla stessa, si sarebbe dovuta escludere l'aggravante dell'arma e dichiarare non doversi procedere, residuando l'ipotesi base di lesioni, in relazione alla quale la querela è stata rimessa.Inoltre, alla luce delle condizioni e della personalità dell'imputato, la pena risulta sproporzionata per eccesso e non conforme alle funzioni, rieducative, retributive e preventive.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, largamente versato in fatto, reitera deduzioni già ampiamente confutate, con motivazione esaustiva ed esente da vizi di logicità, tantomeno manifesti, dai giudici di merito.

2. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), richiamato peraltro dal ricorrente, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, precisando altresì come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

In modo del tutto corretto, pertanto, la Corte d'appello, nel confermare la ricostruzione operatq in primo grado, ha ribadito che le dichiarazioni della parte offesa Corrao, comunque ritenuta attendibile in ragione della linearità del suo racconto, avevano trovato riscontro nella verifica sull'utenza telefonica, dalla quale si evincevano numerose telefonate di Gallo a Corrao, nonché, e soprattutto, nei verbali di accertamenti urgenti sul luogo, in cui la polizia giudiziaria attestava che, al suo arrivo, il campanello del citofono dell'abitazione dei coniugi Corrao-Gallo era rotto e la mano di Corrao sanguinante.

I giudici del tutto coerentemente hanno, di conseguenza, ritenuto irrilevanti le deduzioni congetturali sviluppate dalla difesa a partire dalle peculiarità psicologiche e/o dall'inferiorità fisica di Gallo rispetto a Corrao nonché, a fortiori, il mancato rinvenimento del cacciavite con cui Corrao ha dichiarato di essere stato colpito da Gallo.3. Analogamente, la Corte di appello aveva già replicato - anche qui, in modo completo e coerente - alle deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso, osservando come la circostanza che Gallo sia stato a sua volta colpito da Corrao nulla togliesse alla falsità della incolpazione, essendo stato provato che Gallo infilzò con il cacciavite la mano di Corrao e non viceversa, come sostenuto da Gallo nella querela.

Sul punto si precisa che sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730; Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina, Rv. 264784), sicché esso permarrebbe, a maggior ragione, laddove Corrao, come pure il giudice di appello reputa ragionevole, avesse reagito all'aggressione di Gallo.

4. In risposta al terzo motivo di ricorso, non meriterebbe, infine, di essere specificato, sulla scia di quanto già fatto dalla Corte di appello, come, sebbene il cacciavite non sia mai stato rinvenuto, il suo uso è cristallizzato nel compendio probatorio alla cui formazione hanno concorso le dichiarazioni della parte offesa, la refertazione medica della ferita ad opera del pronto soccorso nonché il verbale di accertamenti urgenti già citato, sicché tanto basta ai fini della configurabilità delle lesioni aggravate dall'uso dell'arma.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma