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Ordinanza — n. 10942/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to missed statutory time limit for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Calcinai Simone inadmissible de plano because it was submitted late. The appellant challenged a second-instance judgment, arguing for a 90-day filing period, but the court correctly applied the 45-day limit for appeals against such decisions. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544 cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.: An appeal against a second-instance judgment must be filed within 45 days; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit second instance judgment de plano dismissal court costs and fine termini di ricorso tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.
pen.); Rilevato che, pertanto, il termine per impugnare la sentenza era di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.) e che è scaduto il 13/02/2022;
art. 544 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Calcinai Simone, nato a Firenze il 21/04/1971 avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 01/10/2021 e che in essa è indacato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (art. 544 cod. proc. pen.); Rilevato che, pertanto, il termine per impugnare la sentenza era di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.) e che è scaduto il 13/02/2022;

Rilevato che il ricorso risulta presentato il 23/02/2022 e, quindi, tardivamente. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i